sabato 24 dicembre 2016

Diritti fondamentali, equilibrio del bilancio e sindacato sull’allocazione delle spese

La recente sentenza della Corte Costituzionale 16 dicembre 2016 n. 275 è stata da molti accolta con giubilo, come riaffermazione di diritti fondamentali (allo studio, alla salute, etc.) da garantire a qualunque costo, non già subordinatamente alle disponibilità finanziarie dello Stato, e all’equilibrio del bilancio. 
Un’opinione pubblica sempre più propensa a credere alle virtù taumaturgiche della spesa in deficit e all’inesistenza di limiti razionali all’espansione del debito pubblico spiega l’emergere di rivendicazioni “ sovraniste” (in primis con riguardo alla moneta) e l’insofferenza nei confronti di politiche di controllo della spesa: da qui appunto il favorevole accoglimento della sentenza n. 275/2016, di cui si è da molti enfatizzato un passaggio (“...la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio... È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”), senza tuttavia averne compreso il senso complessivo.
Dalla lettura della sentenza non traspare affatto una svalutazione del principio di equilibrio del bilancio, appartenente alla tavola dei valori costituzionali che non sfuggono al sindacato costituzionale; piuttosto, emerge lo scrutinio della Corte sulla razionalità dei criteri di formazione del bilancio pubblico, e sull’allocazione di risorse limitate per soddisfare diritti di diversa gradazione e importanza costituzionale.
La Corte si è infatti pronunciata su una disposizione normativa che subordinava l’impegno assunto da una regione di finanziare il 50% delle spese di trasporto di soggetti disabili onde garantire agli stessi il diritto allo studio, alla presenza di disponibilità finanziarie nel proprio bilancio. Una tale sostenibilità finanziaria non aveva tuttavia possibilità di essere concretamente verificata, nell’ambito di stanziamenti di bilancio complessivi e utilizzati promiscuamente (“...Se ciò può essere consentito in relazione a spese correnti di natura facoltativa, diverso è il caso di servizi che influiscono direttamente sulla condizione giuridica del disabile aspirante alla frequenza e al sostegno nella scuola… In tal modo viene reso generico ed indefinito il finanziamento destinato a servizi afferenti a diritti meritevoli di particolare tutela, rendendo possibile... che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l’attuazione di tali diritti… l’indeterminatezza del finanziamento determina un vulnus all’effettività del servizio di assistenza e trasporto, come conformato dal legislatore regionale, con conseguente violazione dell’art. 38, terzo e quarto comma, Cost.”).
La Corte ha cioè ritenuto la contraddittorietà della norma impugnata nella parte in cui la stessa, dopo aver quantificato l’impegno della regione per la tutela dei diritti delle persone disabili, consentiva di vanificarlo subordinando in concreto il finanziamento alle restanti scelte politiche di gestione ordinaria dell’ente.
E’ evidente che la Corte non poteva accogliere l’obiezione della regione interessata, che opponeva il principio dell’equilibrio del bilancio per giustificare la norma denunciata: questo principio, infatti, se così inteso consentirebbe di eludere qualsivoglia impegno finanziario dello Stato, ancorché già assunto e frutto di programmazione. Ma da ciò non deriva una svalutazione del principio medesimo, quanto l’importante riaffermazione di un sindacato costituzionale sulle scelte legislative di spesa, nella misura in cui queste appaiano irrazionali, irragionevoli, contraddittorie, etc. Se è certamente appannaggio del decisore politico e degli organi legislativi stabilire le priorità nell'allocazione delle risorse, queste scelte devono comunque essere giustificabili razionalmente, e sindacabili attraverso una verifica del corretto uso della discrezionalità nella ponderazione dei diversi interessi ed esigenze sottesi al bilancio pubblico. 
E non risponde a questi canoni di ragionevolezza una disposizione che, dopo aver sancito l’impegno finanziario a coprire una certa quota delle spese necessarie a garantire dei diritti fondamentali, lo eluda subordinandolo alla presenza di risorse finanziarie che potrebbero non sussistere soltanto perché impiegate per altri capitoli di spesa non parimenti connessi a diritti fondamentali (“...Nel caso in esame, il rapporto di causalità tra allocazione di bilancio e pregiudizio per la fruizione di diritti incomprimibili avviene attraverso la combinazione tra la norma impugnata e la genericità della posta finanziaria del bilancio di previsione, nella quale convivono in modo indifferenziato diverse tipologie di oneri, la cui copertura è rimessa al mero arbitrio del compilatore del bilancio e delle autorizzazioni in corso d’anno”).
La sentenza n. 275, più che indicare il carattere recessivo dell’art. 81 sull’equilibrio dei conti,  prescrive insomma una elementare regola di razionalità nella formazione dei bilanci pubblici e delle scelte di spesa, da graduare secondo ordini di priorità ragionevoli e controllabili dall’esterno, in un contesto che resta di ineliminabile scarsità delle risorse (“...condizionare il finanziamento del 50% delle spese già quantificate…  a generiche ed indefinite previsioni di bilancio realizza una situazione di aleatorietà ed incertezza, dipendente da scelte finanziarie che la Regione può svolgere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse del bilancio stesso si intende sorreggere”)
Sotto questo profilo si tratta di una pronuncia che denota maggiore consapevolezza ed equilibrio rispetto a quelli dimostrati dalla Corte in altre occasioni, come quando la stessa ha conculcato il diritto dei privati a una giusta imposizione, negando la restituzione di imposte percepite illegittimamente sul rilievo che in tal modo si sarebbe alterato il pareggio del bilancio (sentenza n. 10 del 2015): è evidente, al contrario, che se determinati diritti fondamentali vanno garantiti, l’equilibrio del bilancio dovrà essere raggiunto secondo altre modalità (ad esempio evitando spese meno necessarie, o deliberando nuove imposte), non già negando quei diritti.

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