domenica 22 gennaio 2017

Border Adjustment Tax, anatomia (con prognosi infausta) di un tributo

Nel programma di riforme fiscali del Partito Repubblicano Usa, condensato nel blueprint del luglio 2016, spicca la trasformazione dell’imposta sul reddito di imprese e società di capitali in una cash flow tax, cioè un tributo che ammette la deduzione immediata delle spese di investimento (anziché attraverso il processo di ammortamento), limitando peraltro la deducibilità degli interessi passivi “netti”.
L’aspetto più controverso riguarda tuttavia il cosiddetto border adjustment (aggiustamento al confine), cioè la detassazione dei ricavi da esportazione, e l’indeducibilità dei costi dei beni importati.
Apparentemente, questo “aggiustamento” avvicinerebbe la legislazione degli Stati Uniti a quella dei Paesi che applicano un’imposta sul valore aggiunto (Value Added Tax, come l'Iva italiana e quella degli altri Stati dell’UE). Gli Usa non hanno infatti mai implementato, a livello federale, un’imposta indiretta sul valore aggiunto paragonabile all’Iva europea, mentre le sales taxes applicate dalla maggior parte dei 50 Stati sono imposte monofase, prelevate soltanto allo stadio della vendita al dettaglio.
Nelle imposte sul valore aggiunto come quella europea, tuttavia, il principio di “destinazione” (destination based) è coerente con la loro natura di imposte indirette sul consumo. Al di là della sua applicazione a tutti i passaggi intermedi della catena produttivo-distributiva, infatti, l’Iva è strutturalmente concepita per incidere i consumatori finali, dunque il border adjustment (restituire l’Iva all’esportazione, applicarla all’importazione) dipende dal fatto che i beni esportati non saranno oggetto di consumo sul territorio, e che al contrario lo saranno quelli importati. L’imposta sul valore aggiunto si applica dunque a tutti i consumi che avvengono nel territorio dello Stato, indipendentemente dal luogo di produzione dei beni: ad esempio, tutte le vendite in Italia, di beni domestici o di beni importati, scontano un’identica tassazione. All’opposto, i beni oggetto di esportazione, che saranno consumati da privati residenti in altri Paesi, non scontano l’imposta nel luogo di origine, ma la sconteranno in quello di destinazione. Appunto, del tutto coerentemente con la natura di imposta sui consumi.
Si noti che, nell’imposta sul valore aggiunto, non vi è alcuna discriminazione dei produttori che dipenda dal luogo di stabilimento, né alcun differenziale di tassazione legato alla provenienza del bene. Un bene di produzione domestica venduto in Italia sconta la stessa imposta di un bene importato. 
La DBCFT (destination-based-cash-flow-tax) immaginata dal GOP produrrebbe invece effetti assai diversi, non avendo le caratteristiche di neutralità riconoscibili alle imposte indirette sul valore aggiunto.
Il punto è che la destination based tax prefigurata nel su citato blueprint costituisce una evoluzione della business tax, che è un’imposta sul reddito. L’imposta riformata, dalla cui base imponibile sarebbero tra l'altro deducibili i salari e gli investimenti, sarebbe pagata dall’impresa (senza essere oggetto di rivalsa nei confronti del cessionario dei beni come accade con la VAT), su un risultato economico da cui sarebbero esclusi i ricavi da esportazione, e in cui non rileverebbero i costi per i beni importati, data la loro indeducibilità.
Anziché tassare il reddito prodotto negli Usa, verrebbe tassato un "valore aggiunto” - ancorché prodotto all’estero - destinato ad alimentare consumi sul territorio americano. 
Con  alcuni importanti effetti distorsivi.
Anzitutto, la nuova destination based tax discriminerebbe i produttori esteri rispetto a quelli domestici, dato che ai beni importati si applicherebbe un’imposta (pari al 20 per cento) sul valore in dogana, sotto forma di indeducibilità del costo per l’impresa americana importatrice. Insomma, mentre un bene prodotto e venduto internamente sconterebbe l’imposta soltanto sull’effettivo valore aggiunto nei diversi passaggi della supply chain (ricavi meno costi), un bene importato subirebbe una doppia imposizione: quella applicata dallo Stato estero del produttore sul valore aggiunto incorporato nel prezzo del bene all’atto dell’importazione, e quella applicata negli Usa sull’intero valore aggiunto, compreso quello estero già tassato nello Stato di origine. Questa distorsione non si verifica, al contrario, nei rapporti tra Stati che applicato la VAT, dato che l’applicazione del tributo all’importazione si coniuga con la detassazione all’esportazione.
La DBCFT americana, dunque, darebbe luogo a una misura sostanzialmente protezionistica, favorendo le produzioni domestiche rispetto a quelle di origine estera.
Dall’altro lato, la non tassazione dei ricavi di beni venduti all’estero equivale a un sussidio all’esportazione, che ovviamente potrebbe favorire le imprese con sede negli Usa rispetto ai concorrenti esteri, dando altresì luogo a differenziali di trattamento tra le stesse imprese americane, favorendo quelle che esportano rispetto a quelle che producono per il mercato interno e/o utilizzano beni di importazione.
L’inedita scelta di inserire nell’ambito di una business tax logiche tipiche dell’imposta sul consumo non resterà dunque senza conseguenze sul piano degli scambi internazionali, anche a prescindere dalla probabile rivalutazione della valuta americana da molti pronosticata quale conseguenza del futuro assetto impositivo.
Mi sembra infine tutto da dimostrare che il nuovo "principio di destinazione” e le altre modifiche alla business tax siano in grado di trasformarla in una imposta indiretta, come si sostiene nel blueprint del Partito Repubblicano. Il tributo continuerebbe infatti a insistere su una diretta manifestazione di capacità economica, sarebbe privo della rivalsa giuridica, e anche la traslazione economica sugli acquirenti sarebbe problematica se non impossibile, dato il calcolo del tributo a consuntivo (come avviene con l’Irap italiana). 
Se non venisse accolto l’inquadramento della nuova DBCFT tra le imposte indirette gli effetti sarebbero dirompenti: non solo sul piano internazionale, dato che le regole WTO non ammettono il border adjustment se non per le imposte indirette sul valore aggiunto, ma altresì potenzialmente sul piano interno: vige infatti nell’ordinamento statunitense il divieto costituzionale per lo Stato federale di introdurre “direct taxes” se non con il vincolo dell’apportionment, cioè della ripartizione del gettito tra gli Stati sulla base della popolazione. 
L’unica eccezione, che si deve al XVI emendamento, è rappresentata dall’imposta sul reddito: dunque esiste il rischio che un’imposta sul valore aggiunto consumato (con detassazione degli investimenti e dunque del risparmio), che escluda i ricavi dei beni esportati e non consenta la deduzione dei costi di quelli importati, come la DBCFT sopra descritta, non sia più un’imposta sul reddito, pur rimanendo un’imposta “diretta” (una direct-consumption tax, secondo l’espressione di E.M. Jansen). In tal caso l’imposta immaginata dal GOP sarebbe irrealizzabile, a meno che gli Usa non vogliano tornare alle ottocentesche imposte di ripartizione.



Nessun commento:

Posta un commento

Toh, c’è un buco nel gettito sugli extraprofitti: “intollerabile elusione” o riflesso della sospetta incostituzionalità della norma?

La reazione indignata per quella che è stata definita una “intollerabile elusione” perpetrata dalle imprese destinatarie dell’imposta straor...