lunedì 20 novembre 2017

Tassare le sigarette elettroniche per tutelare la salute o il gettito?

La Corte Costituzionale ha il non facile compito di esaminare il corretto uso della discrezionalità legislativa, verificando se questa è per caso stata esercitata in contrasto con i parametri costituzionali, in modo discriminatorio, incoerente e così via. 
Ma il "giudice delle leggi" dovrebbe almeno evitare di argomentare esso stesso in modo manifestamente irragionevole, con impiego di motivazioni contraddittorie, come accaduto con la recente sentenza n. 240 del 2017, con cui è stata salvata la norma che estende alla vendita delle sigarette elettroniche - sostanze liquide aromatiche senza nicotina - lo stesso  regime delle accise sulla produzione e vendita dei tabacchi lavorati.

In una recentissima occasione, peraltro, i giudici costituzionali (relatore, anche allora, Giuliano Amato) avevano deciso diversamente, affermando l’illegittimità della norma che sottoponeva a imposta di consumo la commercializzazione di prodotti non contenenti nicotina e idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati.

La sentenza n. 83 del 2015 ha infatti ravvisato la «intrinseca irrazionalità della disposizione che assoggetta ad un’aliquota unica e indifferenziata una serie eterogenea di sostanze, non contenenti nicotina, e di beni, aventi uso promiscuo», tenuto conto che «mentre il regime fiscale dell’accisa con riferimento ai mercato dei tabacchi trova la sua giustificazione nel disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute e del quale si cerca di scoraggiare il consumo, tale presupposto non è ravvisabile in relazione al commercio di prodotti contenenti “altre sostanze” diverse dalla nicotina, idonee a sostituire il consumo del tabacco, nonché dei dispositivi e delle parti di ricambio che ne consentono il consumo».

Per la Corte l’imposta sui tabacchi si giustifica dunque come tributo extrafiscale, introdotto per  scoraggiare il consumo di sostanze nocive per la salute: l’obiettivo del legislatore è raggiunto se l’ammontare dell’accisa è tale da scoraggiare le persone all’acquisto e al consumo di tabacchi. Un tributo di questo tipo non si prefigge l’obiettivo di massimizzare il gettito, anzi paradossalmente raggiunge il suo massimo risultato quando le entrate, insieme al consumo del tabacco, si azzerano.

Il legislatore, dopo la dichiarazione di incostituzionalità, non si è però arreso, e ha reintrodotto l'accisa sui tabacchi lavorati (nella misura ridotta del 50 per cento) anche sulle sostanze liquide da inalazione senza nicotina, le cosiddette sigarette elettroniche, con una norma che ha sollevato analoghi dubbi di legittimità costituzionale (data l’irragionevole equiparazione al tabacco di prodotti privi di nicotina, in contrasto con la ricordata ratio dell’imposta e il suo obiettivo di scoraggiare il consumo di prodotti nocivi). Ma stavolta la Corte ha deciso diversamente, sulla base di argomenti, svelati nell’ultima parte della sentenza, che lasciano interdetti. 

Per la Corte «l’imposta di consumo in questione – la cui finalità primaria è data dal recupero di un’entrata erariale (l’accisa sui tabacchi lavorati) erosa dal mercato delle sigarette elettroniche – non contrasta con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., anche nella parte in cui assoggetta i liquidi privi di nicotina alla medesima aliquota impositiva dei liquidi nicotinici. Essa, infatti, colpisce beni del tutto voluttuari, immessi in consumo dai fabbricanti e dai produttori, che per ciò stesso dimostrano una capacità contributiva adeguata, così come i consumatori finali sui quali viene traslata l’imposta. D’altronde, al legislatore spetta un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s’ispira l’attività di imposizione fiscale, essendogli consentito, sia pure con il limite della non arbitrarietà, di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza. Nondimeno, la finalità secondaria di tutela della salute propria dell’imposta di consumo, che già di per sé giustifica l’imposizione sui prodotti nicotinici, legittima anche l’eventuale effetto di disincentivo, in nome del principio di precauzione, nei confronti di prodotti che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco».

Insomma, la Corte da un lato considera l'accisa sui tabacchi un tributo pigouviano, non finalizzato a reperire entrate ma volto a eliminare le conseguenze dannose del fumo derivante dalla combustione del tabacco e dalla nicotina, ma dall’altro mette a fondamento della propria ratio decidendi l'esigenza di contrastare l’erosione del gettito prodotta dalle sigarette elettroniche, senza rendersi conto (?) che attribuire all’imposta sulle sostanze liquide non nicotiniche la “finalità primaria" di recupero di un’entrata erariale contrasta in modo insanabile con l’affermata natura extrafiscale dell’accisa sui tabacchi, il cui obiettivo non è il gettito ma la tutela della salute. 
Che senso ha tassare dei comportamenti alternativi al consumo di tabacco, se è questo che si vuole scoraggiare? 

Per giustificare l’imposta sulle sigarette elettroniche alla luce del principio di capacità contributiva la Corte è poi costretta a evocare le vecchie imposte suntuarie, sulle spese di lusso, ritenendo tali - in modo grottesco - le sigarette elettroniche (in un contesto in cui, diversamente da quello pre-moderno in cui trovavano applicazione le imposte suntuarie, tutti i consumi scontano l’Iva e a monte hanno scontato l’imposta sul reddito).

Infine, dopo aver inspiegabilmente degradato a "finalità secondaria" dell’accisa la tutela della salute (ma la sentenza 83/2015 non aveva affermato che l'accisa "trova la sua giustificazione nel disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute e del quale si cerca di scoraggiare il consumo”?), la Corte prova a puntellare il ragionamento richiamando il principio di precauzione, che giustificherebbe un’imposizione su prodotti che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco. 

Le evidenze empiriche sembrano però suggerire che le sigarette elettroniche senza nicotina costituiscono un’alternativa non nociva (o di gran lunga meno nociva) al consumo di tabacco, non già un viatico per passare prima o poi al fumo tradizionale. Quello della Corte è un modo di argomentare che ricorda quello secondo cui le droghe leggere costituiscono l’anticamera delle droghe pesanti, ma sembra in realtà solo strumentale all’obiettivo di tutelare le entrate dello Stato. 

La spiacevole impressione che la sentenza trasmette è che per i giudici costituzionali la tutela della salute sia meno importante della salvaguardia del gettito, che esso sì non deve - è il caso di dirlo - “andare in fumo”.

5 commenti:

  1. Forse è persino peggio: secondo alcuni l' imposizione sul tabacco non basterebbe a pagare le spese sanitarie, per patologie neoplastiche e vasculopatiche, dal tabacco causate, configurando così l' italianissima "imposta a gettito complessivo negativo"; con questa decisione la Corte evita un pur minimo guadagno erariale, favoreggia una remissione, ed incoraggia infarti e cancri assortiti: ma è il solito piattino di lenticchie oggi, in cambio di un conto salatissimo domani, che tanto sarà pagato da altri elettori di un' altra generazione.

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  2. Ho letto con molto interesse il post e le sentenze.
    Tuttavia leggendo a me sembra (se non mi sfugge qualcosa) che la la nuova sentenza n. 240/2017 della Corte Costituzionale in materi di accisa sulle c.d. e-cigarette non si ponga, in realtà, in contrasto con quanto pronunciato dalla medesima Corte nella sua precedente sentenza n. 83/2015, né con i principi costituzionali del nostro ordinamento (incluso quello implicito della ragionevolezza).

    Infatti la vecchia sentenza n. 83/2015 non censurava in se l'assoggettamento ad ad accisa di prodotti non contenenti nicotina, ma il diverso profilo della allora vigente disposizione (poi superato dalla nuova normativa) relativo alla «intrinseca irrazionalità della disposizione che assoggettava ad un’aliquota unica e indifferenziata (invece di una aliquota differenziata NdR) una serie eterogenea di sostanze, non contenenti nicotina, e di beni, aventi uso promiscuo».

    Questa aliquota unica ed indifferenziata, secondo la Corte, non poteva neanche giustificarsi sotto il profilo "accomunante" della dannosità per la salute di tali doversi prodotti e sostanze, (profilo che è invece presente, unitamente a quello di capacità contributiva, nella accisa sui tabacchi, tenuto conto del fatto che « il regime fiscale (unificato NdR) dell’accisa con riferimento ai mercato dei tabacchi trova la sua giustificazione nel disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute e del quale si cerca di scoraggiare il consumo, tale presupposto non è ravvisabile in relazione al commercio di prodotti contenenti “altre sostanze” diverse dalla nicotina, idonee a sostituire il consumo del tabacco, nonché dei dispositivi e delle parti di ricambio che ne consentono il consumo».

    Il secondo profilo di illegittimità che la Corte ravvisava, con la la sentenza del 2015, avverso la precedente legge (poi superato dalla nuova) era che "la disciplina caducata affidava in tal modo ad una valutazione soggettiva ed empirica l’individuazione della base imponibile con conseguente indeterminatezza della stessa, stante la mancata indicazione di specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione delle norme".

    Alla luce delle suddette considerazioni, che sono ovviamente provvisorie e suscettibili di aggiustamento ove si rivelino errate, a me sembrerebbe di potere affermare che:
    a) la recente decisione di costituzionalità recata dalla sentenza n. 240/2017 nei confronti della nuova disciplina in materia di accise sulle cd e-cigarette si ponga solo in apparente contrasto con la precedente statuizione n. 80/del 2015, ma è in realtà perfettamente compatbile con i principi in essa affermati;
    b) la accise sulle e-cigarettes , sia nella nuova formulazione che nella vecchia, ha comunque come come finalità primaria quella di procurare gettito sulla base di una manifestazione di capacità contributiva, mentre la finalità extra fiscale di scoraggiare il consumo di un prodotto dannoso per la salute è una finalità extra-fiscale solo eventuale ed aggiuntiva, che sussiste per il tabacco e con molti più dubbi per le e-cigarette.

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  3. ciao, sono uno studente di economia prossimo alla laurea che ha scelto come argomento di tesi la sigaretta elettronica e le varie normative, potresti darmi una mano? ti lascio il mio indirizzo e-mail novastirpe0@gmail.it

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