giovedì 27 aprile 2017

Tassazione dei business income nel "Trump tax plan”: ma ci si può credere?

Nella riforma fiscale annunciata da Trump, con riduzione della corporation tax dal 35 al 15 per cento, e riduzione degli scaglioni a tre (con aliquote del 10, 25 e 35 per cento, senza che però si conoscano le soglie imponibili), colpisce l’estensione della nuova aliquota prevista per i redditi delle società di capitali (15 per cento) a tutti i redditi di impresa, compresi quelli di imprese individuali, società di persone, e in genere di soggetti self-employed.
La convivenza di un’imposta proporzionale sugli utili societari prodotti da società di capitali, e di aliquote progressive sui redditi degli individui, pone ogni legislatore davanti a un dilemma, e ad esigenze confliggenti: da un lato occorre garantire, almeno in teoria, parità di trattamento a tutti i redditi assoggettati ad aliquote progressive, il che impone di applicare ai  redditi di impresa individuale o lavoro autonomo le stesse aliquote che si applicano a quelli  di lavoro dipendente (prescindiamo qui dalle ragioni che militano a favore dell’applicabilità di imposte sostitutive sui redditi di capitale). 
Dall’altro, esigenze di neutralità dell’imposta rispetto alla forma giuridica di esercizio dell’impresa imporrebbero un allineamento dell’aliquota prevista per le legal entities a quelle applicabili a tutti i business income, cioè ai redditi d’impresa o lavoro autonomo percepiti individualmente o attraverso strutture intermedie fiscalmente trasparenti (come le nostre società di persone o le partnerships di altri Paesi).
Nell’ordinamento italiano questi obiettivi, per certi aspetti contrapposti, sono stati da ultimo oggetto di una sintesi attraverso la cosiddetta “Imposta sul Reddito Imprenditoriale” (IRI): è infatti data la facoltà a imprese individuali e società di persone (ma non ad artisti e professionisti) di applicare agli utili, su opzione, l’aliquota Ires (24%), con conseguente parità di tassazione di tutti i redditi di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica utilizzata per l'attività. 
Per garantire l’obiettivo di progressività dell’imposizione dei redditi personali, e non introdurre ingiustificate corsie preferenziali per i redditi dei self-employed (rispetto a quelli dei lavoratori dipendenti), il nostro ordinamento contempla tuttavia un secondo livello di imposizione, all’atto del “prelievo” degli utili dai conti dell’impresa, con destinazione degli stessi alla sfera del consumo del titolare. Insomma, fino a che gli utili non vengono prelevati e restano nel circuito imprenditoriale, gli stessi pagano l’imposta proporzionale al 24%. Al momento del prelievo, pagheranno le aliquote progressive, con scomputo dell’imposta proporzionale già pagata.
Questo meccanismo implica complicazioni e  pone comunque dei rischi di elusione, legati all’eventualità di un utilizzo degli utili dell’impresa per acquisti e atti di consumo non inerenti all’impresa, effettuati nell’interesse “personale” dell’imprenditore o dei soci, al di fuori di un atto di vero e proprio “prelievo”. Vedremo se e come la nostra Amministrazione saprà fronteggiare questo rischio.
La riforma tributaria americana annunciata nelle sue grandi linee non sembra invece contemplare, a questo riguardo, alcun correttivo: l’imposta del 15 per cento sui business income di individui self-employed pare cioè assumere carattere definitivo, e così del resto la stessa viene letta da attenti commentatori. 
Se così fosse, si darebbe vita a una gigantesca distorsione, non so come giustificabile sul piano della razionalità e della parità di trattamento di situazioni che denotano una identica ability to pay. Un professionista o un imprenditore con redditi molto elevati potrebbe infatti pagare sugli stessi un’imposta molto più bassa di quella che pagherebbe un lavoratore dipendente in possesso di redditi medio-bassi. 
Inoltre, vi sarebbe la corsa al più classico degli arbitraggi, ovvero alla “trasformazione” di redditi di lavoro dipendente in business income.
Lo scenario appare talmente irrealistico da porre una seria ipoteca sulla credibilità dell’intera riforma, almeno per come la stessa è stata presentata.

venerdì 10 marzo 2017

Imposta a forfait sugli stranieri “impatriati" ed equità fiscale

Mi sono interrogato in questi giorni del perché un provvedimento di nicchia come quello sul regime forfettario di tassazione degli “impatriati”, che non riguarda i contribuenti residenti e determinerà verosimilmente un vantaggio “netto” per le casse dello Stato e per l’economia italiana nel suo insieme, dato da un gettito fiscale che non sarà mai altrimenti incassato dall’Italia e dai consumi/investimenti  effettuati dagli stranieri che emigreranno nel nostro Paese (ognuno dei quali dovrà comprare casa in Italia e qui sostenere le spese di mantenimento per sè e per la propria famiglia), abbia suscitato tante reazioni sdegnate.
Penso che la risposta abbia radici profonde e risieda nelle istanze di equità orizzontale e uguaglianza che l’imposizione tributaria ha sempre sollecitato. Forse, più ancora che la gravezza del carico fiscale che ciascuno di noi deve sopportare, è intollerabile vedere che altri, nelle stesse o in migliori condizioni economiche delle nostre, siano oggetto di “privilegi”, esenzioni e condizioni di vantaggio fiscale.
Non va del resto trascurato che uno degli episodi salienti della Rivoluzione Americana (la distruzione delle casse di tè a Boston nel 1773) non fu tanto determinata dal rifiuto dei coloni americani di pagare tasse agli inglesi senza poter eleggere loro rappresentanti al Parlamento di Londra (no taxation without representation), quanto dalla ribellione nei confronti del privilegio che era stato concesso alla Compagnia delle Indie Orientali (nell’orbita di influenza della Corona inglese), cui era stata accordata un’esenzione dall’obbligo di pagamento di imposte o dazi in Inghilterra, e che in tal modo sbaragliava la concorrenza di mercanti e smugglers delle colonie.
Così come non va trascurato che nei secoli scorsi le lamentale dei contribuenti nei confronti dell’autorità fiscale erano spesso rivolte alla disparità di trattamento dagli stessi subite nei confronti dei trattamenti accordati a loro concittadini dotati di analoghe ricchezze (come dimostrano le petizioni presentate agli agenti reali delle imposte nella Francia pre-rivoluzionaria).
E’ esattamente questo il nervo scoperto toccato dall’odierno provvedimento sugli “impatriati”: di fronte al privilegio accordato a stranieri “ricchi” che si trasferiscono in Italia, per  contribuenti e lavoratori italiani tartassati non è di sollievo l’argomento secondo cui da ciò deriverà un maggior gettito per l’erario italiano. Lo stato italiano, insomma, acquisirà forse un maggior gettito, ma rischia con la stessa probabilità di perdere un altro pezzettino di credibilità nei confronti dei propri cittadini.
Sul piano tecnico, poi, la nuova imposta a forfait è veramente mal congegnata: la stessa non è a mio avviso più un’imposta sul reddito (di fonte estera), nemmeno nella forma delle “imposte sostitutive”, posto che il pagamento della cifra fissa (100 mila euro) non ha alcuna relazione con la base imponibile rappresentata dai redditi prodotti all’estero. Più che un’imposta sostitutiva, sembra un ticket per essere esonerati dal pagamento dell’imposta sui redditi esteri. Con quali conseguenze staremo a vedere: per ora, e senza toccare la questione di costituzionalità già sollevata in altra occasione, mi sembra pronosticabile un rischio di disapplicazione dei trattati contro le doppie imposizioni. Dubito che lo Stato della fonte, in cui era residente lo straniero emigrato in Italia, considererà la somma a forfait come un’imposta sul reddito, dunque potrebbe rifiutarsi di concedere i benefici convenzionali. Con la conseguenza che lo straniero che ha trasferito la residenza fiscale in Italia non potrà accedere alle ritenute ridotte o a norme di esenzione previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, dovendo invece pagare l’imposta nella misura piena stabilita dalle leggi dello Stato della fonte. E senza peraltro poter accreditare, a fronte dei 100 mila euro pagati in Italia, le imposte pagate in quello Stato (cioè senza poter godere del credito per le imposte pagate all’estero).
Quanto al fatto che una normativa di questo genere è già prevista da Paesi come il Regno Unito, ci andrei cauto: il regime dei “residenti non domiciliati” ivi previsto, per quanto mi consta (ma magari ho informazioni errate, attendo volentieri di essere smentito), non prevede affatto una tassazione a forfait o sostitutiva dei redditi esteri, quanto la possibilità di optare per un differimento dell’imposizione fino a quanto tali redditi esteri non saranno “trasferiti”, cioè resi monetariamente disponibili, nel territorio britannico. Non dunque una tassazione sostitutiva o a forfait, quanto una postergazione del momento impositivo, peraltro spiegabile con la consumption side del principio di ability to pay (capacità contributiva), secondo cui i redditi vengono tassati in funzione dei consumi che gli stessi sottendono. Fino a quando la liquidità corrispondente ai redditi prodotti all’estero non giunge nel Paese di nuova residenza (il Regno Unito), non vi può essere consumo su quel territorio, dunque la postergazione assume un senso anche sul piano costituzionale (cosa che invece non si può dire per l’italica scellerata imposta a forfait, con cui lo Stato fiscale italiano rischia di giocarsi la poca credibilità residua rimastagli).

Progressività anagrafica e tassazione di genere, rischio incostituzionalità

Stando alle dichiarazioni rilasciata alla stampa questa settimana, il Governo starebbe pensando di modulare le aliquote Irpef non solo in funzione del reddito ma anche dell’età anagrafica, agevolando i giovani in quanto soggetti socialmente “deboli”. Non mancano poi analoghe proposte a favore delle donne, per tener conto della loro posizione di svantaggio nella famiglia e sul posto di lavoro.
Nell’assegnare alla leva fiscale compiti di politica economica e un improprio fine redistributivo, simili proponimenti paiono tuttavia di problematica attuazione: difficilmente una progressività  corretta in base a uno status, come l’età o il sesso, potrebbe rispettare il principio di uguaglianza tributaria (artt. 3 e 53 Cost.) in un giudizio di costituzionalità. Questo verrebbe promosso, come accade quando è in gioco un regime di maggior favore, da parte di coloro che non vi hanno accesso (qui, i contribuenti in età matura o di sesso maschile), onde essere ammessi al regime più benevolo (allegando la pari capacità contributiva dei loro redditi rispetto a quella dei contribuenti agevolati).
Certo, come affermato dalla Corte l’uguaglianza tributaria “non impone una tassazione uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria”; del resto il sistema è costellato da plurimi regimi di tassazione dei redditi, distorsivi ma probabilmente al riparo da censure di costituzionalità, data la difficoltà di comparare ricchezze di diversa natura e fonte produttiva, anche in ragione delle variegate modalità di determinazione degli imponibili (si pensi ai redditi finanziari, tassati con aliquota proporzionale ma calcolati al lordo dei costi e dell’inflazione).
Sarebbe tuttavia azzardato fondare una differenziazione delle aliquote Irpef in funzione di uno status del contribuente, come l’età, atteso che in tal caso dovrebbe essere dimostrata la ragionevolezza di un trattamento più benevolo, in termini di minore capacità contributiva per redditi di identica natura ed ammontare.
La stessa giurisprudenza costituzionale non autorizza letture tranquilizzanti. Si pensi alle pronunce con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità di prelievi a carico di pubblici dipendenti o pensionati, per l’irragionevole discriminazione rispetto alla restante platea di contribuenti (C.Cost. 223/2012 e 116/2003), o dell’aliquota maggiorata per le società operanti in certi settori (C.Cost. 10/2015). 
Nei rari casi in cui la Corte ha giustificato aliquote addizionali selettive, mirate a particolari soggetti, si trattava invece di regimi transitori e a carattere temporaneo (come per la maggiore aliquota Irap del settore bancario: C.Cost. 21/2005), oppure di peculiari elementi della retribuzione percepiti da dirigenti in grado di mettere a repentaglio la stabilità dei mercati finanziari (C.Cost. 201/2014). È significativo, poi, che una differenziazione del trattamento tributario sulla base del “genere” (la ridotta aliquota Irpef sugli incentivi all’esodo, cui le donne avevano più largo accesso) sia caduta in quanto inammissibile discriminazione basata sul sesso (Corte di Giustizia, C-207/04).
Occorrerebbe dunque dimostrare, per giustificare aliquote più basse sui giovani e più elevate sulla generazione “matura”, una diversa capacità contributiva dei redditi percepiti da contribuenti con differente età anagrafica. Ma su questo terreno gli argomenti addotti  dai fautori delle proposte in commento, che richiamano un po’ a sproposito il principio di discriminazione qualitativa (il quale attiene a un profilo di “oggettiva” diversità dei redditi, estraneo al tema in discussione), appaiono assai deboli e controvertibili.
Si afferma infatti che la giovane età sarebbe un fattore di debolezza sociale, dato il problematico accesso al lavoro, la diminuità capacità di produrre reddito, le spese necessarie alla formazione di una famiglia. Sennonché, il problema dell’occupazione riguarda in primis i giovani senza lavoro e quindi privi di redditi, mentre per incentivarne l’assunzione andrebbe semmai ridotto il costo del lavoro “lato impresa”.
Quanto alla diversa capacità retributiva collegata all’età anagrafica, l’Irpef ne tiene già conto applicando minori aliquote sui redditi meno elevati, mentre non si comprende perché a parità di retribuzione un soggetto “maturo” dovrebbe essere tassato di più. Infine, anche l’argomento della “formazione di una famiglia” è fallace: è più probabile che i carichi familiari gravino sulle persone in età adulta, e comunque se ne dovrebbe tener conto con misure ad hoc, non già modulando la progressività in funzione di condizioni sociali (come l’età anagrafica) non espressive di una differenziata capacità economica. Anche perché, altrimenti, si sconfinerebbe presto nell’arbitrio, segmentando ulteriormente l’Irpef e avallando le più fantasiose imposizioni. Che cosa impedirebbe, a quel punto, di ipertassare le persone più alte, dato che a quanto pare la statura influenza positivamente la retribuzione?
Occorre tuttavia farsi carico di una possibile obiezione, che potrebbe essere fondata sulla presenza, nell’ordinamento italiano, di regimi differenziati di tassazione in qualche modo collegati all’età anagrafica del soggetto passivo, come accadeva per il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile. 
Quel regime, oltre a essere temporaneo, non intendeva tuttavia differenziare il trattamento dei redditi in quanto percepiti da soggetti in giovane età, quanto agevolare le nuove imprese e attività economiche indipendenti, per favorirne la nascita e lo sviluppo nella loro fase di start up. Si trattava dunque di un’agevolazione di carattere “oggettivo”, mirata solo a determinati redditi “minimi” (di impresa e lavoro autonomo), e non allo status anagrafico del soggetto, il quale rilevava soltanto quale ulteriore requisito di accesso al regime. Tanto è vero, poi, che quel regime è stato assorbito nel nuovo regime forfettario per le attività indipendenti di piccola dimensione, che non attribuisce più alcun rilievo al fattore anagrafico.
Da questa riflessione emerge semmai, in controluce, un ulteriore motivo di perplessità per l’ipotesi di una doppia curva di progressività in funzione dell’età anagrafica. La più morbida curva che si ipotizza per i più giovani appare infatti tutta incentrata sull’ipotesi dei lavoratori dipendenti, come si ricava dai riferimenti alla difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro e alla “maturità lavorativa”, che allude a una diminuità capacità del lavoratore in giovane età di accedere a elevati livelli retributivi. Ebbene, una curva di progressività “di vantaggio”, riservata ai più giovani, non potrebbe che essere estesa ad ogni tipologia reddituale, a meno che i fautori della proposta non abbiano in mente una ulteriore abnorme segmentazione di tipo orizzontale, con creazione di tanti micro-sistemi progressivi e di più imposte speciali. 
Se ai giovani venisse riservata una curva di progressività "di vantaggio”, dunque, questa non potrebbe che applicarsi al reddito “complessivo”, in cui confluiscono non solo i redditi di lavoro dipendente ma anche quelli di altre categorie (redditi fondiari, di lavoro autonomo, redditi diversi, etc.). E se è vero che molti redditi sfuggono di diritto alla progressività per essere oggetto di cedolari secche e imposte sostitutive, residuano nell’Irpef progressiva cespiti reddituali diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente. Non si può dunque escludere che una progressività di vantaggio per i più giovani favorisca soggetti che traggono sostentamento non già da un’attività di lavoro dipendente, ma da altre fonti, come ad esempio da un ingente patrimonio immobiliare ricevuto in eredità e concesso in locazione. Siamo davvero sicuri che, in queste circostanze, abbia un senso trattare più benevolmente tali guadagni soltanto perché percepiti da un soggetto in giovane età?

mercoledì 1 marzo 2017

Bonus 80 euro, un caso di in-giustizia sociale

La diffusione dei dati sulle dichiarazioni dei redditi 2016 (anno d’imposta 2015) ha ravvivato un po’ a sorpresa le polemiche sul bonus 80 euro, soprattutto a causa della restituzione integrale o parziale del bonus che ha interessato una platea di circa 1,7 milioni di contribuenti.
Si tratta tuttavia di effetti che erano insiti nella “struttura” dello sgravio fiscale, e che costituiscono la cartina di tornasole dei suoi difetti: principalmente il carattere selettivo, e l’inidoneità del bonus ad alleviare gli incapienti, privi di un’imposta lorda a debito da cui scomputarlo. Era dunque ovvio che i soggetti che avevano fruito temporaneamente del bonus erogato dal datore di lavoro potessero poi trovarsi a consuntivo in possesso di redditi superiori alla soglia oltre la quale il bonus non è concesso (26 mila euro), o peggio in una situazione di incapienza, magari per aver perso il lavoro. E il conseguente obbligo di restituzione che proprio tali soggetti devono fronteggiare non fa che aumentare il senso di ingiustizia della misura.
Tutte cose risapute, come detto. 
La vera novità “politica” sta tuttavia nelle dichiarazioni odierne di Matteo Renzi, che ha paradossalmente rivendicato l’operazione “bonus 80 euro” come una misura di redistribuzione salariale, di giustizia sociale. A lungo il precedente governo aveva difeso la misura come taglio di imposte e non come nuova spesa pubblica, anche se il peculiare “credito” attribuito ai lavoratori dipendenti poteva in alcuni casi funzionare come vero e proprio sussidio, come avevo spiegato in questo articolo ed è oggi confermato dal MEF. 
Sorprende dunque che ora Renzi rivendichi il carattere di “trasferimento” della misura, avallando una sua lettura in chiave redistributiva, di spesa sociale, così indirettamente portando acqua al mulino dei suoi detrattori. 
Ma se così dev’essere letta, allora si tratta di una redistribuzione mal riuscita, di una operazione di "in-giustizia sociale", visto che del bonus hanno fruito maggiormente soggetti con un lavoro e con un reddito stabile, nonché famiglie plurireddito, rispetto a soggetti inoccupati, o con redditi bassi e intermittenti, e famiglie monoreddito.
Il bonus 80 euro, come detto, è in parte maggioritaria uno sgravio fiscale sulla classe lavoratrice (e in parte minoritaria un sussidio), che denota limiti di equità dovuti alla scelta dello strumento tributario (attraverso il quale non si riesce a risolvere il problema degli incapienti), e che si è scelto di limitare ai soli lavoratori dipendenti. 
Resta il fatto che il bonus, con tutti i suoi difetti, poteva essere sostenuto politicamente con degli argomenti: il richiamo alla “redistribuzione" e ai “trasferimenti” lo rende invece indifendibile, per la sua “cifra” redistributiva avversa.

giovedì 26 gennaio 2017

Tasse sui robot e socialismo utopistico

Nel programma del candicato alle primarie socialiste Benoit Hamon figura la tassazione dei robot (Creéation d’une taxe sur les robots), con utilizzo dell’extragettito per  finanziare misure di sicurezza e protezione sociale.
Il proposito di Hamon, come risulta dal suo sito elettorale, è il seguente: “Creerò una tassa sulle ricchezze create dai robot al fine di finanziare la nostra protezione sociale. Allorché un lavoratore/lavoratrice vengono rimpiazzati da una macchina, la ricchezza generata affluisce essenzialmente agli azionisti. Propongo dunque di tassare questa ricchezza - applicando la contribuzione sociale sul totale del valore aggiunto e non più solamente sull’ammontare delle retribuzioni - affinché questa finanzi prioritariamente misure come il reddito di cittadinanza piuttosto che i dividendi”.
Siamo così tornati al socialismo utopistico, e in effetti il prelievo fiscale immaginato da Hamon appare di problematica se non impossibile realizzazione.
La cifra di una proposta del genere è il velleitarismo, anzitutto nel presupposto impositivo. Il “rimpiazzo” di lavoratori da parte di macchine non è traducibile in termini normativi: non c’è un robot che entra in fabbrica al posto di un operaio, semmai ci sono dei processi di innovazione tecnologica e investimenti che possono portare a maggiore automatizzazione, a mutamenti nei processi produttivi e a una diminuità necessità di forza lavoro. Questa può tuttavia trovare concreta esplicazione in tante maniere: attraverso un mancato turnover, con la mancata assunzione di lavoratori che altrimenti sarebbero stati assunti, con dismissioni di alcuni e rafforzamento di altri rami di attività, e così via. D’altra parte, potrebbero sorgere nuove imprese già dotate tecnologicamente, senza dover rimpiazzare alcun lavoratore preesistente. E tali imprese potrebbero “gemmare” da imprese preesistenti, attraverso scorpori, conferimenti, scissioni e così via.
In tutte queste situazioni, quali sarebbero i presupposti per far scattare l’aggravio di contribuzione? A tutto concedere gli stessi dovrebbero essere individuati in indici grossolani, quali ad esempio la diminuzione del numero medio di addetti rispetto a un precedente periodo di osservazione, o un aumento degli investimenti tecnologici (e comunque sarebbero inapplicabili a imprese neocostituite). 
Ma nel primo caso ciò avrebbe l’effetto di rendere ancor più problematica l’assunzione di lavoratori (posto che un successivo calo del personale darebbe luogo a penalizzazioni aggiuntive), e nel secondo caso ostacolerebbe i processi di innovazione tecnologica (ma forse è proprio ciò che vogliono i socialisti francesi).
Non vedo insomma come un tributo (o contribuzione sociale aggiuntiva) come quello ipotizzato da Hamon potrebbe mai essere implementato, se non a costo di innumerevoli distorsioni, di un calo della produttività degli addetti, e quindi anche dei loro salari reali. 
E anche se si riuscisse nell’impresa di “tassare i robot”, si finirebbe per introdurrebbe una differenziazione di aliquote (fiscali e/ contributive) in funzione di un parametro non solo intraducibile in norme di legge, ma altresì in ogni caso non necessariamente espressivo di una maggiore capacità economica. Se il “rimpiazzo” di lavoratori con robot è in grado di aumentare gli utili dell’impresa, questi maggiori utili già verranno tassati con le imposte esistenti, mentre postulare aggravi di tassazione “progressivi” implica dimostrare una maggiore capacità di contribuire di utili di maggiore entità, il che ha sempre posto una serie di problemi tendenzialmente insormontabili, fin dai tempi in cui di discuteva delle excess profits taxes ai tempi di Roosevelt.
Dietro al progetto di Hamon c’è un’idea chiaramente anticapitalistica, una volontà di punire i presunti extraprofitti (calcolati come e rispetto a che cosa?), le imprese più efficienti e che investono in tecnologia. E c’è altresì una visione miope e retriva dell’investimento azionario: i soci che beneficerebbero in tesi dei maggiori dividendi potrebbero anche essere una moltitudine di piccoli risparmiatori, e non necessariamente dei plutocrati cattivi.
L’innovazione tecnologica è parte integrante della “distruzione creatrice”, e certo le politiche pubbliche dovranno farsi carico del ripensamento e riprogettazione dei sistemi educativi, di ri-qualificazione professionale, di politiche attive del mercato del lavoro. Non sarà invece con il ritorno al socialismo utopistico e con velleitarie e inattuabili “tasse sui robot” che si potranno vincere queste sfide.

domenica 22 gennaio 2017

Border Adjustment Tax, anatomia (con prognosi infausta) di un tributo

Nel programma di riforme fiscali del Partito Repubblicano Usa, condensato nel blueprint del luglio 2016, spicca la trasformazione dell’imposta sul reddito di imprese e società di capitali in una cash flow tax, cioè un tributo che ammette la deduzione immediata delle spese di investimento (anziché attraverso il processo di ammortamento), limitando peraltro la deducibilità degli interessi passivi “netti”.
L’aspetto più controverso riguarda tuttavia il cosiddetto border adjustment (aggiustamento al confine), cioè la detassazione dei ricavi da esportazione, e l’indeducibilità dei costi dei beni importati.
Apparentemente, questo “aggiustamento” avvicinerebbe la legislazione degli Stati Uniti a quella dei Paesi che applicano un’imposta sul valore aggiunto (Value Added Tax, come l'Iva italiana e quella degli altri Stati dell’UE). Gli Usa non hanno infatti mai implementato, a livello federale, un’imposta indiretta sul valore aggiunto paragonabile all’Iva europea, mentre le sales taxes applicate dalla maggior parte dei 50 Stati sono imposte monofase, prelevate soltanto allo stadio della vendita al dettaglio.
Nelle imposte sul valore aggiunto come quella europea, tuttavia, il principio di “destinazione” (destination based) è coerente con la loro natura di imposte indirette sul consumo. Al di là della sua applicazione a tutti i passaggi intermedi della catena produttivo-distributiva, infatti, l’Iva è strutturalmente concepita per incidere i consumatori finali, dunque il border adjustment (restituire l’Iva all’esportazione, applicarla all’importazione) dipende dal fatto che i beni esportati non saranno oggetto di consumo sul territorio, e che al contrario lo saranno quelli importati. L’imposta sul valore aggiunto si applica dunque a tutti i consumi che avvengono nel territorio dello Stato, indipendentemente dal luogo di produzione dei beni: ad esempio, tutte le vendite in Italia, di beni domestici o di beni importati, scontano un’identica tassazione. All’opposto, i beni oggetto di esportazione, che saranno consumati da privati residenti in altri Paesi, non scontano l’imposta nel luogo di origine, ma la sconteranno in quello di destinazione. Appunto, del tutto coerentemente con la natura di imposta sui consumi.
Si noti che, nell’imposta sul valore aggiunto, non vi è alcuna discriminazione dei produttori che dipenda dal luogo di stabilimento, né alcun differenziale di tassazione legato alla provenienza del bene. Un bene di produzione domestica venduto in Italia sconta la stessa imposta di un bene importato. 
La DBCFT (destination-based-cash-flow-tax) immaginata dal GOP produrrebbe invece effetti assai diversi, non avendo le caratteristiche di neutralità riconoscibili alle imposte indirette sul valore aggiunto.
Il punto è che la destination based tax prefigurata nel su citato blueprint costituisce una evoluzione della business tax, che è un’imposta sul reddito. L’imposta riformata, dalla cui base imponibile sarebbero tra l'altro deducibili i salari e gli investimenti, sarebbe pagata dall’impresa (senza essere oggetto di rivalsa nei confronti del cessionario dei beni come accade con la VAT), su un risultato economico da cui sarebbero esclusi i ricavi da esportazione, e in cui non rileverebbero i costi per i beni importati, data la loro indeducibilità.
Anziché tassare il reddito prodotto negli Usa, verrebbe tassato un "valore aggiunto” - ancorché prodotto all’estero - destinato ad alimentare consumi sul territorio americano. 
Con  alcuni importanti effetti distorsivi.
Anzitutto, la nuova destination based tax discriminerebbe i produttori esteri rispetto a quelli domestici, dato che ai beni importati si applicherebbe un’imposta (pari al 20 per cento) sul valore in dogana, sotto forma di indeducibilità del costo per l’impresa americana importatrice. Insomma, mentre un bene prodotto e venduto internamente sconterebbe l’imposta soltanto sull’effettivo valore aggiunto nei diversi passaggi della supply chain (ricavi meno costi), un bene importato subirebbe una doppia imposizione: quella applicata dallo Stato estero del produttore sul valore aggiunto incorporato nel prezzo del bene all’atto dell’importazione, e quella applicata negli Usa sull’intero valore aggiunto, compreso quello estero già tassato nello Stato di origine. Questa distorsione non si verifica, al contrario, nei rapporti tra Stati che applicato la VAT, dato che l’applicazione del tributo all’importazione si coniuga con la detassazione all’esportazione.
La DBCFT americana, dunque, darebbe luogo a una misura sostanzialmente protezionistica, favorendo le produzioni domestiche rispetto a quelle di origine estera.
Dall’altro lato, la non tassazione dei ricavi di beni venduti all’estero equivale a un sussidio all’esportazione, che ovviamente potrebbe favorire le imprese con sede negli Usa rispetto ai concorrenti esteri, dando altresì luogo a differenziali di trattamento tra le stesse imprese americane, favorendo quelle che esportano rispetto a quelle che producono per il mercato interno e/o utilizzano beni di importazione.
L’inedita scelta di inserire nell’ambito di una business tax logiche tipiche dell’imposta sul consumo non resterà dunque senza conseguenze sul piano degli scambi internazionali, anche a prescindere dalla probabile rivalutazione della valuta americana da molti pronosticata quale conseguenza del futuro assetto impositivo.
Mi sembra infine tutto da dimostrare che il nuovo "principio di destinazione” e le altre modifiche alla business tax siano in grado di trasformarla in una imposta indiretta, come si sostiene nel blueprint del Partito Repubblicano. Il tributo continuerebbe infatti a insistere su una diretta manifestazione di capacità economica, sarebbe privo della rivalsa giuridica, e anche la traslazione economica sugli acquirenti sarebbe problematica se non impossibile, dato il calcolo del tributo a consuntivo (come avviene con l’Irap italiana). 
Se non venisse accolto l’inquadramento della nuova DBCFT tra le imposte indirette gli effetti sarebbero dirompenti: non solo sul piano internazionale, dato che le regole WTO non ammettono il border adjustment se non per le imposte indirette sul valore aggiunto, ma altresì potenzialmente sul piano interno: vige infatti nell’ordinamento statunitense il divieto costituzionale per lo Stato federale di introdurre “direct taxes” se non con il vincolo dell’apportionment, cioè della ripartizione del gettito tra gli Stati sulla base della popolazione. 
L’unica eccezione, che si deve al XVI emendamento, è rappresentata dall’imposta sul reddito: dunque esiste il rischio che un’imposta sul valore aggiunto consumato (con detassazione degli investimenti e dunque del risparmio), che escluda i ricavi dei beni esportati e non consenta la deduzione dei costi di quelli importati, come la DBCFT sopra descritta, non sia più un’imposta sul reddito, pur rimanendo un’imposta “diretta” (una direct-consumption tax, secondo l’espressione di E.M. Jansen). In tal caso l’imposta immaginata dal GOP sarebbe irrealizzabile, a meno che gli Usa non vogliano tornare alle ottocentesche imposte di ripartizione.



sabato 14 gennaio 2017

Flat tax e “determinazione dei tributi"

Alcuni commentatori ritengono che ogni ipotesi di flat tax (in breve, un’imposta sul reddito ad aliquota proporzionale con esenzione alla base dei redditi di sussistenza), intervenendo soltanto sulle aliquote, avrebbe un impatto distributivo, ma nessuna incidenza sulla “determinazione dei tributi”. Si tratterebbe dunque, rispetto ai problemi che affliggono il nostro sistema fiscale, di poco più che un diversivo.
L’espressione “determinazione dei tributi”, nella sua vaghezza, sembra alludere almeno a tre problemi, distinti ma tra loro intrecciati: le regole sostanziali di determinazione delle basi imponibili; i meccanismi di individuazione e segnalazione della ricchezza da tassare; i  controlli fiscali in relazione alle diverse possibilità di evasione, e lo stesso impatto su convenienza e propensione all’evasione di un taglio alle aliquote marginali.
L’obiezione di cui sopra, tuttavia, sembra scontare una insufficiente riflessione sul tema, ed è alla prova dei fatti largamente infondata.
E così, se si prende ad esempio a modello la flat tax di Hall e Rabushka, cioè un’imposta sul reddito-consumo che detassa gli investimenti e fa larghissimo uso della tassazione alla fonte, sono evidentissimi gli impatti sulla compliance, i meccanismi di segnalazione, il tipo di “base imponibile”.
Ma anche restando a una flat tax nella cornice tradizionale del reddito-prodotto, cioè senza stravolgimento delle attuali regole per determinare i redditi di categoria assoggettati ad Irpef (come ho ipotizzato in “Dalla crisi dell’Irpef alla flat tax”), valgono considerazioni analoghe. Sulla “determinazione dei tributi” la flat tax avrebbe tra l'altro, in ordine sparso, i seguenti effetti.
Quanto alla determinazione degli imponibili, vi sarebbe anzitutto la sparizione di tutte o quasi tutte le tax expenditure. Nella determinazione del clear income non entrerebbero più deduzioni o detrazioni per spese mediche, ristrutturazioni edilizie, interessi passivi sui mutui,  palestre, corsi di frequenza universitaria, spese veterinarie, e via discorrendo. Ne risulterebbe così anche un risparmio di energie amministrative per i controlli documentali condotti a norma dell’art. 36-ter del Dpr 600/1973, e ovviamente una semplificazione per la vita dei privati non più costretti a conservare documenti per anni e subire i fastidi dei controlli.
In secondo luogo, la flat tax metterebbe fine alla ricerca di arbitraggi sulle aliquote, con immediate conseguenze su una serie di normative, spesso demenziali, di cui ci potremmo finalmente liberare: si pensi a quella sulle società di comodo, sui redditi figurativi nel caso di utilizzo di beni sociali da parte dei soci, sulla indeducibilità dei compensi erogati al coniuge o ai figli dell’imprenditore, sui limiti di imputabilità dei redditi ai collaboratori dell’impresa familiare, su trust trasparenti o non trasparenti, sulla neonata IRI per imprese individuali e società di persone che porrà a breve una serie di problemi ad oggi ampiamente sottovalutati (si pensi alla collocazione di consumi privati a livello societario, per evitare il “secondo” prelievo progressivo, e agli inevitabili controlli che l’AF dovrà attivare).
Sparirebbe la necessità di tassare i dividendi e i capital gains, le normative sull’affrancamento del valore delle partecipazioni, le perizie giurate e i connessi oneri di documentazione e controllo.
Vi sarebbe poi  verosimilmente un diminuito uso di società-contenitore, trust e altre strutture intermedie, con riduzione del numero dei soggetti da controllare.
La flat tax ha poi un impatto sull’unità impositiva, essendo neutrale rispetto alla tassazione dell’individuo o della famiglia (tema che il nostro ordinamento ha accantonato, senza mai giungere a una soluzione dai lontani tempi della scomparsa del cd. “ cumulo dei redditi” della famiglia). Scomparirebbero splitting, intestazioni di comodo di redditi da cespite, discriminazioni nella tassazione delle famiglie a seconda del numero di componenti titolari di reddito, etc. 
Verrebbe finalmente attuato l’art. 53 Cost con esenzione universale del “minimo vitale”, anche sotto questo profilo incidendo sulla determinazione del clear income (cioè della base imponibile).
L’unicità dell’aliquota consentirebbe di superare la segregazione delle perdite ai fini della loro libera compensabilità da redditi di altre categorie, gli incentivi a “trasformare” redditi assoggettati ad aliquote progressive in redditi tassati in modo cedolare, le demenziali controversie sulla indeducibilità dei compensi agli amministratori, l’uso di società di capitali per percepire compensi di spettanza “individuale”, le distorsioni nelle scelte delle forme di esercizio dell’impresa, e così via.
Vi sarebbe poi un impatto sull’efficienza dell’imposta, con scomparsa dell’effetto-sostituzione, e indirettamente sulla propensione all’evasione da parte di imprenditori e autonomi, che certo dipende da molti fattori (in primis dalla percezione del rischio di un controllo), ma tra questi anche da aliquote marginali elevate.
Se insomma si considera più in generale la semplificazione della compliance, la riduzione dei controlli, lo sfrondamento di normative dirigistiche e ipercorrettismi, i più che probabili benefici in termini di offerta di lavoro e diminuita propensione all’evasione, il ripristino dell’equità orizzontale (l’uguale trattamento di diverse categorie di reddito e classi sociali), l’introduzione di una universale esenzione dei basic income, e altro ancora, siamo proprio sicuri che la flat tax non incida sulla “determinazione dei tributi” e sia solo un diversivo?

Toh, c’è un buco nel gettito sugli extraprofitti: “intollerabile elusione” o riflesso della sospetta incostituzionalità della norma?

La reazione indignata per quella che è stata definita una “intollerabile elusione” perpetrata dalle imprese destinatarie dell’imposta straor...