sabato 14 gennaio 2017

Flat tax e “determinazione dei tributi"

Alcuni commentatori ritengono che ogni ipotesi di flat tax (in breve, un’imposta sul reddito ad aliquota proporzionale con esenzione alla base dei redditi di sussistenza), intervenendo soltanto sulle aliquote, avrebbe un impatto distributivo, ma nessuna incidenza sulla “determinazione dei tributi”. Si tratterebbe dunque, rispetto ai problemi che affliggono il nostro sistema fiscale, di poco più che un diversivo.
L’espressione “determinazione dei tributi”, nella sua vaghezza, sembra alludere almeno a tre problemi, distinti ma tra loro intrecciati: le regole sostanziali di determinazione delle basi imponibili; i meccanismi di individuazione e segnalazione della ricchezza da tassare; i  controlli fiscali in relazione alle diverse possibilità di evasione, e lo stesso impatto su convenienza e propensione all’evasione di un taglio alle aliquote marginali.
L’obiezione di cui sopra, tuttavia, sembra scontare una insufficiente riflessione sul tema, ed è alla prova dei fatti largamente infondata.
E così, se si prende ad esempio a modello la flat tax di Hall e Rabushka, cioè un’imposta sul reddito-consumo che detassa gli investimenti e fa larghissimo uso della tassazione alla fonte, sono evidentissimi gli impatti sulla compliance, i meccanismi di segnalazione, il tipo di “base imponibile”.
Ma anche restando a una flat tax nella cornice tradizionale del reddito-prodotto, cioè senza stravolgimento delle attuali regole per determinare i redditi di categoria assoggettati ad Irpef (come ho ipotizzato in “Dalla crisi dell’Irpef alla flat tax”), valgono considerazioni analoghe. Sulla “determinazione dei tributi” la flat tax avrebbe tra l'altro, in ordine sparso, i seguenti effetti.
Quanto alla determinazione degli imponibili, vi sarebbe anzitutto la sparizione di tutte o quasi tutte le tax expenditure. Nella determinazione del clear income non entrerebbero più deduzioni o detrazioni per spese mediche, ristrutturazioni edilizie, interessi passivi sui mutui,  palestre, corsi di frequenza universitaria, spese veterinarie, e via discorrendo. Ne risulterebbe così anche un risparmio di energie amministrative per i controlli documentali condotti a norma dell’art. 36-ter del Dpr 600/1973, e ovviamente una semplificazione per la vita dei privati non più costretti a conservare documenti per anni e subire i fastidi dei controlli.
In secondo luogo, la flat tax metterebbe fine alla ricerca di arbitraggi sulle aliquote, con immediate conseguenze su una serie di normative, spesso demenziali, di cui ci potremmo finalmente liberare: si pensi a quella sulle società di comodo, sui redditi figurativi nel caso di utilizzo di beni sociali da parte dei soci, sulla indeducibilità dei compensi erogati al coniuge o ai figli dell’imprenditore, sui limiti di imputabilità dei redditi ai collaboratori dell’impresa familiare, su trust trasparenti o non trasparenti, sulla neonata IRI per imprese individuali e società di persone che porrà a breve una serie di problemi ad oggi ampiamente sottovalutati (si pensi alla collocazione di consumi privati a livello societario, per evitare il “secondo” prelievo progressivo, e agli inevitabili controlli che l’AF dovrà attivare).
Sparirebbe la necessità di tassare i dividendi e i capital gains, le normative sull’affrancamento del valore delle partecipazioni, le perizie giurate e i connessi oneri di documentazione e controllo.
Vi sarebbe poi  verosimilmente un diminuito uso di società-contenitore, trust e altre strutture intermedie, con riduzione del numero dei soggetti da controllare.
La flat tax ha poi un impatto sull’unità impositiva, essendo neutrale rispetto alla tassazione dell’individuo o della famiglia (tema che il nostro ordinamento ha accantonato, senza mai giungere a una soluzione dai lontani tempi della scomparsa del cd. “ cumulo dei redditi” della famiglia). Scomparirebbero splitting, intestazioni di comodo di redditi da cespite, discriminazioni nella tassazione delle famiglie a seconda del numero di componenti titolari di reddito, etc. 
Verrebbe finalmente attuato l’art. 53 Cost con esenzione universale del “minimo vitale”, anche sotto questo profilo incidendo sulla determinazione del clear income (cioè della base imponibile).
L’unicità dell’aliquota consentirebbe di superare la segregazione delle perdite ai fini della loro libera compensabilità da redditi di altre categorie, gli incentivi a “trasformare” redditi assoggettati ad aliquote progressive in redditi tassati in modo cedolare, le demenziali controversie sulla indeducibilità dei compensi agli amministratori, l’uso di società di capitali per percepire compensi di spettanza “individuale”, le distorsioni nelle scelte delle forme di esercizio dell’impresa, e così via.
Vi sarebbe poi un impatto sull’efficienza dell’imposta, con scomparsa dell’effetto-sostituzione, e indirettamente sulla propensione all’evasione da parte di imprenditori e autonomi, che certo dipende da molti fattori (in primis dalla percezione del rischio di un controllo), ma tra questi anche da aliquote marginali elevate.
Se insomma si considera più in generale la semplificazione della compliance, la riduzione dei controlli, lo sfrondamento di normative dirigistiche e ipercorrettismi, i più che probabili benefici in termini di offerta di lavoro e diminuita propensione all’evasione, il ripristino dell’equità orizzontale (l’uguale trattamento di diverse categorie di reddito e classi sociali), l’introduzione di una universale esenzione dei basic income, e altro ancora, siamo proprio sicuri che la flat tax non incida sulla “determinazione dei tributi” e sia solo un diversivo?

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