lunedì 20 novembre 2017

Tassare le sigarette elettroniche per tutelare la salute o il gettito?

La Corte Costituzionale ha il non facile compito di esaminare il corretto uso della discrezionalità legislativa, verificando se questa è per caso stata esercitata in contrasto con i parametri costituzionali, in modo discriminatorio, incoerente e così via. 
Ma il "giudice delle leggi" dovrebbe almeno evitare di argomentare esso stesso in modo manifestamente irragionevole, con impiego di motivazioni contraddittorie, come accaduto con la recente sentenza n. 240 del 2017, con cui è stata salvata la norma che estende alla vendita delle sigarette elettroniche - sostanze liquide aromatiche senza nicotina - lo stesso  regime delle accise sulla produzione e vendita dei tabacchi lavorati.

In una recentissima occasione, peraltro, i giudici costituzionali (relatore, anche allora, Giuliano Amato) avevano deciso diversamente, affermando l’illegittimità della norma che sottoponeva a imposta di consumo la commercializzazione di prodotti non contenenti nicotina e idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati.

La sentenza n. 83 del 2015 ha infatti ravvisato la «intrinseca irrazionalità della disposizione che assoggetta ad un’aliquota unica e indifferenziata una serie eterogenea di sostanze, non contenenti nicotina, e di beni, aventi uso promiscuo», tenuto conto che «mentre il regime fiscale dell’accisa con riferimento ai mercato dei tabacchi trova la sua giustificazione nel disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute e del quale si cerca di scoraggiare il consumo, tale presupposto non è ravvisabile in relazione al commercio di prodotti contenenti “altre sostanze” diverse dalla nicotina, idonee a sostituire il consumo del tabacco, nonché dei dispositivi e delle parti di ricambio che ne consentono il consumo».

Per la Corte l’imposta sui tabacchi si giustifica dunque come tributo extrafiscale, introdotto per  scoraggiare il consumo di sostanze nocive per la salute: l’obiettivo del legislatore è raggiunto se l’ammontare dell’accisa è tale da scoraggiare le persone all’acquisto e al consumo di tabacchi. Un tributo di questo tipo non si prefigge l’obiettivo di massimizzare il gettito, anzi paradossalmente raggiunge il suo massimo risultato quando le entrate, insieme al consumo del tabacco, si azzerano.

Il legislatore, dopo la dichiarazione di incostituzionalità, non si è però arreso, e ha reintrodotto l'accisa sui tabacchi lavorati (nella misura ridotta del 50 per cento) anche sulle sostanze liquide da inalazione senza nicotina, le cosiddette sigarette elettroniche, con una norma che ha sollevato analoghi dubbi di legittimità costituzionale (data l’irragionevole equiparazione al tabacco di prodotti privi di nicotina, in contrasto con la ricordata ratio dell’imposta e il suo obiettivo di scoraggiare il consumo di prodotti nocivi). Ma stavolta la Corte ha deciso diversamente, sulla base di argomenti, svelati nell’ultima parte della sentenza, che lasciano interdetti. 

Per la Corte «l’imposta di consumo in questione – la cui finalità primaria è data dal recupero di un’entrata erariale (l’accisa sui tabacchi lavorati) erosa dal mercato delle sigarette elettroniche – non contrasta con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., anche nella parte in cui assoggetta i liquidi privi di nicotina alla medesima aliquota impositiva dei liquidi nicotinici. Essa, infatti, colpisce beni del tutto voluttuari, immessi in consumo dai fabbricanti e dai produttori, che per ciò stesso dimostrano una capacità contributiva adeguata, così come i consumatori finali sui quali viene traslata l’imposta. D’altronde, al legislatore spetta un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s’ispira l’attività di imposizione fiscale, essendogli consentito, sia pure con il limite della non arbitrarietà, di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza. Nondimeno, la finalità secondaria di tutela della salute propria dell’imposta di consumo, che già di per sé giustifica l’imposizione sui prodotti nicotinici, legittima anche l’eventuale effetto di disincentivo, in nome del principio di precauzione, nei confronti di prodotti che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco».

Insomma, la Corte da un lato considera l'accisa sui tabacchi un tributo pigouviano, non finalizzato a reperire entrate ma volto a eliminare le conseguenze dannose del fumo derivante dalla combustione del tabacco e dalla nicotina, ma dall’altro mette a fondamento della propria ratio decidendi l'esigenza di contrastare l’erosione del gettito prodotta dalle sigarette elettroniche, senza rendersi conto (?) che attribuire all’imposta sulle sostanze liquide non nicotiniche la “finalità primaria" di recupero di un’entrata erariale contrasta in modo insanabile con l’affermata natura extrafiscale dell’accisa sui tabacchi, il cui obiettivo non è il gettito ma la tutela della salute. 
Che senso ha tassare dei comportamenti alternativi al consumo di tabacco, se è questo che si vuole scoraggiare? 

Per giustificare l’imposta sulle sigarette elettroniche alla luce del principio di capacità contributiva la Corte è poi costretta a evocare le vecchie imposte suntuarie, sulle spese di lusso, ritenendo tali - in modo grottesco - le sigarette elettroniche (in un contesto in cui, diversamente da quello pre-moderno in cui trovavano applicazione le imposte suntuarie, tutti i consumi scontano l’Iva e a monte hanno scontato l’imposta sul reddito).

Infine, dopo aver inspiegabilmente degradato a "finalità secondaria" dell’accisa la tutela della salute (ma la sentenza 83/2015 non aveva affermato che l'accisa "trova la sua giustificazione nel disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute e del quale si cerca di scoraggiare il consumo”?), la Corte prova a puntellare il ragionamento richiamando il principio di precauzione, che giustificherebbe un’imposizione su prodotti che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco. 

Le evidenze empiriche sembrano però suggerire che le sigarette elettroniche senza nicotina costituiscono un’alternativa non nociva (o di gran lunga meno nociva) al consumo di tabacco, non già un viatico per passare prima o poi al fumo tradizionale. Quello della Corte è un modo di argomentare che ricorda quello secondo cui le droghe leggere costituiscono l’anticamera delle droghe pesanti, ma sembra in realtà solo strumentale all’obiettivo di tutelare le entrate dello Stato. 

La spiacevole impressione che la sentenza trasmette è che per i giudici costituzionali la tutela della salute sia meno importante della salvaguardia del gettito, che esso sì non deve - è il caso di dirlo - “andare in fumo”.

sabato 22 luglio 2017

L'aliquota ottimale e la ricerca del Sacro Graal

Nel recente dibattito sulla flat tax è stata avanzata un’obiezione incentrata sull’ottimalità dell'imposta. 
Perché si dovrebbe voler preferire un’imposta ad aliquota piatta, anziché ad aliquote graduate, e perché mai l’aliquota dovrebbe essere fissata al 25 per cento e non, invece, al 15, al 20, al 35 per cento o a una diversa altezza?

La questione di quale sia la “ottimale" scala e altezza delle aliquote ha a che fare con un problema di efficienza della tassazione, giacché si propone di ricercare le aliquote meno distorsive sui comportamenti di produttori e consumatori. 
La teoria dell’Optimal Taxation, a partire da Mirlees (ma prima ancora con Ramsey), ha cercato di fornire una risposta mettendo in relazione le aliquote alla diversa capacità degli individui, alle loro preferenze e funzioni di utilità, alla distribuzione ed elasticità dei redditi, alle caratteristiche personali come età, genere, salute, istruzione ricevuta, etc. (“tagging”), alla funzione redistributiva desiderata, e altro ancora.

I risultati raggiunti sono stati sorprendenti: alcuni lavori hanno dimostrato l’ottimalità di una flat tax con un sussidio universale agli individui meno dotati (più poveri), un po’ come accade nella proposta dell’Istituto Bruno Leoni. Altri studi invece suggeriscono l’ottimalità di una struttura con aliquote marginali più elevate sugli individui ad alto reddito, specie nei casi in cui esista una forte disuguaglianza nella distribuzione delle capacità tra gli individui (che non si conosce, e viene approssimata dai loro redditi effettivi). 

I risultati sono in ogni caso assai controversi, e per questo è difficile trasferire i risultati della teoria alle tax policy, anche se si può riscontrare nell’ultimo trentennio una generalizzata tendenza alla riduzione delle aliquote marginali più elevate e a un appiattimento delle tax schedules

Incertezza e complessità insite nell’optimal taxation non sono però l’unica ragione della sua dubbia utilità concreta. Il fatto è che l’efficienza o la mancanza di distorsioni non sono l’unico parametro che viene in rilievo nelle decisioni di politica tributaria: entrano infatti in gioco altri valori, come l’equità orizzontale (cioè la parità di trattamento tra redditi di pari ammontare, indipendentemente dalla fonte del reddito o dagli status dell’individuo), l’opportunità di utilizzare in certi frangenti il principio del beneficio, la difficoltà di proporre all’opinione pubblica soluzioni controintuitive e che non verrebbero comprese.

I tributi meno distorsivi in assoluto sono ad esempio le lump-sum taxes, come il testatico o focativo: un’imposta in misura fissa uguale per tutti i contribuenti. E’ evidente che un tributo di questo tipo non sarebbe oggi tollerabile, dopo che nella letteratura economico-giuridica e nella prassi costituzionale ha fatto ingresso il principio della capacità contributiva (ability principle) come presupposto e parametro della tassazione.
O si pensi all'approdo, indiscusso, cui l’optimal taxation è giunta con riguardo all’adozione di un’aliquota zero sui redditi di capitale, difficilmente digeribile sul piano dell’equità e della parità di trattamento rispetto ai redditi di lavoro.

Alla domanda se un’imposta con aliquota piatta (e con esenzione dei redditi minimi e sussidio per gli incapienti) sia un modello impositivo ottimale non si può dunque dare un’univoca risposta, così come non lo si può dare per nessuna scala di aliquote progressive. 

Sarebbe però sbagliato rigettare per questa sola ragione l’ipotesi: come osservato, la lezione dei modelli di Mirlees ed altri è che “proposals for a flat tax are not inherently unreasonable. In part this is due to the many sources of uncertainty that make it hard to pin down an optimal marginal tax schedule. But it is also due to the suggestive evidence that simulations can lead to optimal tax schedules that are near, both in terms of tax rates and welfare impacts, to a flat marginal tax schedule. If a flat marginal tax schedule has benefits outside the model, such as administrative semplicity, enforceability, and transparency, the case for it is strengthened” (Mankiw, Weinzierl, Yagan, Optimal Taxation in Theory and Practice, 2009).

A ciò si può aggiungere, guardando al caso italiano, quanto segue:

a) vi è una grossolana e sempre più intollerabile, sul piano dell’uguaglianza tributaria e dell’equità orizzontale, disparità tra redditi fondati sul capitale, tassati con miti aliquote proporzionali (peraltro tutte diverse tra loro!) od esentati, e redditi di lavoro che pagano aliquote progressive;

b) l’Irpef progressiva sui redditi di lavoro (perdonatemi, ma non riesco più a chiamarla "sul reddito complessivo") è già ad aliquota marginale proporzionale, cioè flat, su redditi superiori a 75 mila euro, ma in realtà in buona sostanza già a partire da 28 mila euro. Tutta la progressività si gioca sui primi tre scaglioni, e si scarica sui redditi medio-bassi (sarà ottimale questa struttura?);

c) l’aliquota è già flat, cioè proporzionale, per una lunga serie di redditi: agrari (oggi addirittura esentati), da locazioni di lungo o breve periodo, su interessi e proventi finanziari, su capital gains (tassati al 26 per cento, ma affrancabili con aliquote simboliche, oppure esenti se di lungo periodo - PIR), su plusvalenze immobiliari (quando non esentate). E ancora su redditi derivanti da attività, come quelli degli autonomi “minimi” o di imprenditori individuali e società di persone che possono optare per l’aliquota societaria del 24 per cento, rinviando sine die o evitando del tutto il prelievo progressivo. E poi sui carried interest (elementi della retribuzione di individui ad altro reddito), sui redditi percepiti da soggetti non residenti, su titolari di alti redditi che trasferiranno la residenza in Italia (questi pagheranno una lump-sum, cioè - paradossalmente! - un’imposta ottimale), forse a breve sui pensionati emigrati in Italia da altri Paesi, etc.

d) non vi è un'esenzione generalizzata del “minimo vitale” né alcun sussidio agli incapienti;

e) vi sono assai pochi individui che dichiarano redditi elevati, anche perché i titolari di redditi veramente elevati li conseguono di solito nella forma di redditi immobiliari, capital gains, etc. o li “mascherano” in strutture societarie o trust utilizzati per attività di godimento;   

f) il sistema si è formato per stratificazioni successive che rendono illeggibili le aliquote effettive e quelle marginali, e che ne hanno aumentato la complessità e le distorsioni.

In questa situazione, il passaggio a una flat tax con imposta negativa e/o sussidio agli incapienti non appare - a maggior ragione - affatto irragionevole. Al contrario l’obiezione centrata sulla presunta "non ottimalità” è mal posta, sia perché una tale obiezione può essere mossa a qualsiasi struttura delle aliquote, sia perché l’efficienza non è l’unico parametro cui devono e possono, per ragioni di fattibilità politica, conformarsi gli ordinamenti tributari.

Detto questo, ci si potrebbe però chiedere perché mai, anche ad ammettere un’aliquota flat, dovrebbe essere “ottimale” o comunque preferibile un tasso d’imposta del 25 per cento, anziché, ad esempio, del 15 o del 35. Ora, premesso che la scelta dell’aliquota (o delle aliquote) è una scelta eminentemente politica - come visto l’optimal taxation è solo di parziale aiuto - che dipende in buona parte da vincoli di gettito e preferenze redistributive, data l'attuale situazione italiana la scelta dell’aliquota unica (sempre che si volesse adottare il modello della flat-rate tax) deve tendenzialmente rispettare una serie di vincoli che orientano razionalmente la scelta. E cioè:

1) un primo vincolo alla fissazione dell’aliquota dipende dal livello della deduzione e della fascia esente. Difficilmente questa può essere abbassata rispetto all’attuale livello di esenzione fissato per lavoro dipendente e pensione, cioè sul “minimo vitale” oggi consolidato. Inoltre con l’aliquota unica l’effetto di progressività si ottiene con le deduzioni alla base, dunque queste devono essere sufficientemente elevate anche per non correre rischi di una declaratoria di incostituzionalità;

2) la transizione alla flat tax non può avvenire a parità di gettito, giacché tutti devono avvantaggiarsene. Altrimenti a guadagnare sarebbero solo i titolari di redditi bassi e (in misura maggiore) di redditi elevati, con aggravamento della posizione della classe media, e impossibilità di ottenere il consenso su una simile proposta;

3) se deve avvenire riducendo il gettito, e soprattutto la pressione sul lavoro per tutti i livelli di reddito, la riduzione non può però essere tale da mettere in discussione la tenuta dei conti pubblici. La riduzione deve cioè poter essere coperta con revisioni/tagli di spesa di entità plausibile (sappiamo quanto sia difficile ridurre la spesa pubblica italiana), oppure con spostamento del prelievo su altri cespiti;

4) tra i vantaggi della flat tax - in termini di eliminazione di arbitraggi e uso “elusivo” di strutture intermedie - vi è appunto l’unificazione delle aliquote per le diverse categorie di reddito, che oggi (o almeno le principali) passano in un intorno del 21-26 per cento, nonché con l’allineamento all’aliquota sul reddito societario, fissata dal 2017 al 24 per cento;

5) a loro volta le aliquote sul reddito societario e quella sui redditi di capitale sono esposte alla concorrenza internazionale, dunque non possono essere elevate se non col rischio di un deflusso di capitali;

6) l’aliquota, per produrre un incentivo al lavoro sulla maggior parte degli individui, deve tener conto (se possibile essere inferiore) dell’attuale aliquota marginale media, che se non sbaglio è di poco superiore al 27 per cento.

Insomma, in un delicato tentativo di contemperare equità, efficienza e vincoli di bilancio, l’aliquota del 25 per cento è certamente indicativa (non potrebbe essere diversamente, trattandosi di una scelta rimessa a un eventuale decisore politico), ma dovrà comunque essere fissata in un suo intorno:  ecco perché non potrà essere del 15 o del 35 per cento, come qualcuno si è chiesto col fine di insinuare l'arbitrarietà dell'indicazione.

mercoledì 19 luglio 2017

Flat tax, solo ideologia?

Il dibattito fin qui sviluppatosi sulla Flat tax e sulla proposta dell’Istituto Bruno Leoni ha registrato variegate opinioni, sia favorevoli che contrarie: tra queste ultime, alcune hanno evidenziato specifici “limiti” della proposta (ad esempio il suo carattere indeterminato in alcuni aspetti, come nel finanziamento degli enti locali o nel decalage delle deduzioni familiari). 
Altre invece hanno rigettato con fastidio l’idea della progressività per deduzione, per una presunta superiorità assiologica della progressività ad aliquote graduate, o sulla base dell’argomento (fallace) incentrato sull’art. 53 comma 2 della Costituzione (che richiede generici “criteri” di progressività, oltretutto riferiti al “sistema tributario” e non alle singole imposte). 
Altre ancora hanno posto in dubbio, in modo legittimo e con sano realismo, la fattibilità politica di un disegno del genere, dato che lo stesso si regge soltanto sul presupposto di una contestuale riduzione di spese nell’ordine (non lieve) di 25 miliardi annui.
Da ultimo, la Flat tax in generale, e la declinazione che ne ha dato l’IBL in particolare, è stata derubricata a modello impositivo puramente ideologico, ad “atto di fede” non razionalizzabile e dunque nemmeno comprensibile con strumenti “scientifici”. Si è rilevato in specie l’impossibilità di dimostrare l’ottimalità di una flat tax, a riprova del carattere meramente ideologico (ultraliberale) della proposta (così, da ultimo, Alberto Bisin, Tutti i limiti della flat tax, in Repubblica del 19 luglio 2017).
Quest'ultimo tipo di obiezione non è affatto una novità. Come osservavo in un recente scritto sull'argomento, il dibattito sulla flat tax appare ovunque fortemente polarizzato: se i promotori della flat tax, nel nostro come in altri paesi, tendono a esaltarne i vantaggi e le virtù salvifiche, sul versante opposto le critiche assumono sovente toni sdegnati, di demonizzazione o dileggio, concludendosi in un giudizio di inattuabilità, già in astratto, della transizione a una flat tax, e in una accusa di populismo per chi la sostiene.
La connotazione politico-ideologica che ha finito ovunque per assumere il dibattito sull’imposta piatta è per un verso logica e comprensibile: basti del resto scorrere i resoconti storici sulle polemiche che hanno accompagnato in molti Paesi la transizione dalle imposte sul reddito ottocentesche e proporzionali, a quelle novecentesche ad aliquote (ad un certo punto anche fortemente) progressive. Il dibattito proporzionalità vs. progressività è stato ovunque un dibattito acceso su temi sensibilissimi per l’opinione pubblica: quanto cioè fosse giusto far concorrere gli individui più abbienti, arricchitisi enormemente in frangenti storici in cui le imposte sul reddito non esistevano o avevano aliquote simboliche, a fronte dei nuovi impegni di spesa assistenziale assunti dagli Stati sociali.
Il processo di rimozione che oggi diversi commentatori sembrano assumere nei confronti della flat tax, ancorché nella declinazione welfarista che ne ha dato l’Istituto Bruno Leoni (che si prefigge di integrare il sistema tax and benefit in un unico strumento: un’imposta ad aliquota unica con integrazione - sussidio - dei redditi inferiori a un livello di sussistenza “minimo vitale” e imposta negativa sulla differenza tra quel livello e il totale delle deduzioni accordate su base familiare), non pare tuttavia particolarmente sensato e rischia paradossalmente di consolidare lo status quo del sistema fiscale italiano confermandone in modo fatalistico la irriformabilità.
Perché è sbagliata l’obiezione ideologica? Da un lato, la critica rivolta alla flat tax, e l’indimostrabilità della sua ottimalità, andrebbe allora rivolta anche al modello dell’imposta ad aliquote progressive: qual è il reale fondamento dell’utilità decrescente dei redditi di maggiore ammontare? Come si possono comparare le curve di utilità di diversi individui? Come e a che livello devono essere determinati gli scaglioni e le aliquote progressive? Senza contare, poi, che l’ottimalità delle imposte con aliquote graduate è stata seriamente messa in discussione dagli studi sull’Optimal Taxation (Mirlees e altri), secondo cui l’efficienza richiederebbe addirittura un andamento regressivo del prelievo sugli scaglioni più elevati.
L’obiezione ideologica è insomma ribaltabile anche sul “terreno avversario”, cioè nei confronti dell’imposta ad aliquote progressive, il cui contenuto “ideologico” è semmai ancora maggiore: come qualcuno ha rilevato in passato, una volta che si abbandona il principio di proporzionalità per quello di progressività ci si mette in navigazione in un mare in tempesta senza bussola e senza timone. 
In termini meno immaginifici: chi ci dice qual è il livello ottimale delle aliquote marginali sui redditi più elevati? Come si tiene conto dell’effetto-sostituzione che aliquote elevate inducono nei comportamenti individuali? E’ giusto o meno utilizzare aliquote quasi-confiscatorie, à la Piketty, per evitare il prodursi di rendite asseritamente ingiustificate? E come si fa ad evitare che, dato il principio di uguaglianza tributaria, vengano colpiti da aliquote proibitive anche redditi elevati ma pienamente meritati? Non vi sono risposte univoche a questi interrogativi, e la stessa progressività è stata spesso giustificata con generici richiami all’equità: il che però appunto non spiega perché sarebbe “equo" un prelievo differenziato su redditi di diverso ammontare, se non ricorrendo a una tautologia e dunque all’ideologia (e ovviamente alla teoria del sacrificio, affascinante quanto indimostrabile). 
Mi pare curioso, poi, che da un lato si accusi la flat tax di voler fare un “regalo ai più ricchi”, o di essere scarsamente progressiva, ma dall’altro si proponga (come fa Alberto Bisin) di abbassare le imposte sui redditi e di aumentare quelle sui consumi, che come noto hanno un effetto regressivo in quanto incidono maggiormente sui redditi dei soggetti meno abbienti. A meno che non si voglia proporre l’imposta progressiva sulla spesa complessiva, come quella teorizzata da Kaldor, di cui però non si sono mai avute applicazioni concrete per le sue insormontabili difficoltà progettuali. 
La seconda ragione che rende fuori luogo accusare la flat tax di possedere una base puramente ideologica è che tale accusa blocca la comprensione degli elementi di razionalità dell’imposta piatta, e il fatto che la desiderabilità di un cambiamento dipende in buona misura dal grado di soddisfazione per l’esistente. 
Il dirimpettaio in carne e ossa della flat tax e della progressività per deduzione con esenzione universale del minimo vitale non è, come forse qualcuno ancora pensa, la comprehensive income tax, l’imposta personale progressiva sul reddito complessivo, che è rimasta - specie in Italia - confinata nei dibattiti teorici, bensì un farraginoso e demenziale sistema di imposte speciali e proporzionali, con aliquote ogni volta diverse, sui redditi di categoria (dei terreni, dei fabbricati, dei capitali finanziari - interessi, dividendi e plusvalenze - di piccole imprese e lavoratori autonomi, di peculiari elementi della retribuzione percepiti da soggetti ad alto reddito, dei soggetti non residenti, di quelli impatriati per sfruttare regimi agevolativi, e così via), accanto a un’imposta speciale progressiva sui soli redditi di lavoro, che tassa pesantemente e in modo progressivo quelli  medio-bassi, e in modo proporzionale quelli elevati, in quella che è stata icasticamente chiamata una “progressività rovesciata”, con una aliquota marginale sostanzialmente piatta da 28 mila euro ad infinito.
Ecco, appunto, mi chiedo: dov’è l’ottimalità dell’Irpef odierna? Dov’è l’equità e l’attenzione per i più deboli in un sistema che concede l’esenzione del minimo vitale in modo selettivo, violando l’art. 53 primo comma della Costituzione sul principio di "capacità contributiva” (formula che come noto fu scelta perché la stessa consentiva di tutelare i redditi minimi dal prelievo fiscale)? Qual è la risposta data al problema degli incapienti, evidenziato da ultimo dal bonus 80 euro? Dov'è l’attenzione per il lavoro in un ordinamento che effettua una discriminazione qualitativa dei redditi alla rovescia, concedendo miti aliquote proporzionali ai capital income e tartassando con aliquote progressive i labour income già a partire da bassi ammontari? 
La flat tax, specie nella versione welfarista proposta dall’Istituto Bruno Leoni, risponde in modo razionale e non ideologico a molti di questi problemi: ripristina l’equità orizzontale tassando allo stesso modo tutti i redditi; esenta in modo universale i redditi minimi; sostiene gli incapienti con l’imposta negativa; integra i redditi inferiori al minimo con un sussidio; mantiene una ragionevole progressività migliorando l'indice di Gini rispetto alla situazione attuale; semplifica il sistema eliminando arbitraggi sulle aliquote, splitting dei redditi e intestazioni di comodo; consente il passaggio dall’individuo alla famiglia come unità impositiva; introduce elementi di efficienza oltre che di maggiore equità. E indica la perdita di gettito (non 100, ma 25-30 miliardi) da coprire con tagli di spesa, rinviando - senza inventare nulla - ai lavori dei commissari alla spending, non già con il ricorso a nuovo indebitamento o chiamando in aiuto l’ineffabile curva di Laffer.
Mi pare inoltre che una proposta del genere "inverta l’onere della prova": se ci sono in Italia dei fautori, come è giusto che sia, della comprehensive income tax, dell’imposta personale progressiva sul reddito complessivo, indichino delle strade per riformare l’Irpef, dicano chiaramente come tutelare i redditi minimi, come riassorbire le cedolari secche nella base imponibile Irpef, come combinare la tassazione alla fonte con la dichiarazione di questi redditi, che cosa fare delle tax expenditures e del problema degli incapienti, come attuare una reale progressività sui redditi davvero elevati, sgravando quelli medio-bassi, come ridurre l’elevato cuneo fiscale sul lavoro, come attuare la discriminazione qualitativa sui redditi di fonte patrimoniale, e così via.
Fino ad allora, della flat tax si potrà dire che non è realizzabile perché la spesa non si può toccare, o si potranno giustamente evidenziare specifiche criticità o difetti della proposta, che del resto è solo la base per una discussione. Mi sembra invece che rigettarla in toto in quanto "puramente ideologica” non faccia fare alcun passo avanti, condannandoci, aldilà delle intenzioni di chi la critica, allo status quo di un ordinamento tributario ingiusto e sempre più demenziale.

mercoledì 7 giugno 2017

L'imposta negativa sul reddito tra vantaggi reali e criticità presunte

Il bel libro di Stefano Toso, Reddito di cittadinanza o reddito minimo?, si sofferma tra l’altro sull’imposta negativa sul reddito, quale strumento con cui attuare “trasferimenti” subordinati alla “prova dei mezzi”, da integrare nell’ambito di un’imposta riformata in senso proporzionale (flat tax). 
Si tratta, come ricorda Toso, di uno strumento semplicissimo: “assegnare a tutti coloro il cui reddito è inferiore ad una determinata soglia un’integrazione pari ad una percentuale della differenza tra la soglia e il reddito definito ai fini fiscali. Il principio si applica, per simmetria, anche ai redditi superiori alla soglia, con la conseguenza di trasformare il sussidio in un tributo”.
La flat tax con imposta negativa è dunque uno strumento combinato di prelievo fiscale e di spesa, che risolve in radice il problema dell’incapienza. In buona sostanza, il cosiddetto “minimo vitale”, cioè il livello di esenzione al di sotto del quale l’imposta non si applica (in applicazione, è bene ricordare, del principio di capacità contributiva), diventa al tempo stesso la soglia massima entro la quale ricevere un sussidio dello Stato, ovvero una integrazione del reddito, secondo una delle possibili modalità attuative del cosiddetto “reddito minimo”.
In apparenza, l’imposta negativa riuscirebbe a coniugare il tratto dell“universalismo" (non essendo confinata a specifiche categorie sociali - anziani, disabili, disoccupati etc. - ma estesa all’intera platea dei cittadini-contribuenti) a quello di una “selettività” senza le controindicazioni caratteristiche della spesa sociale: il sussidio verrebbe erogato soltanto ai più poveri, ma senza stigma sociale, complicazioni amministrative, non take-up (mancata fruizione), disincentivi all’offerta di lavoro (atteso che un aumento del reddito non determinerebbe una perdita del sussidio di uguale importo, ma soltanto in misura pari all’aliquota fiscale).
Sennonché, osserva Toso, i vantaggi dell’imposta negativa sarebbero in buona parte solo apparenti, per ragioni che è opportuno esaminare onde verificarne l’effettiva consistenza:


“E’ difficile immaginare una riforma che introduca un unico istituto di tipo tax-benefit in sostituzione di quelli esistenti e che non ammetta il pagamento di integrazioni speciali per tenere conto di situazioni di obiettivo svantaggio (limiti di età, non autosufficienza, costi per l’alloggio, elevati carichi di famiglia). La presenza di tali integrazioni, tuttavia, fa venire meno buona parte dei vantaggi del modello originario in termini di semplificazione amministrativa”

Ora, se la necessità di integrare l’imposta negativa calcolata sulla deduzione-base può essere condivisa, mi pare che nulla vieti di raggiungere questo obiettivo all’interno dell'unico strumento ipotizzato, differenziando ad esempio il minimo vitale (o prevedendo specifiche deduzioni aggiuntive) in funzione di caratteristiche socio-demografiche del contribuente o degli appartenenti al nucleo familiare (presenza di minori, anziani, disabili, etc.), anche al limite concependo una flat-rate tax su base familiare, cioè prevedendo la famiglia (e non il singolo individuo) come soggetto passivo del tributo, operazione favorita e resa neutrale dall’unicità dell’aliquota di tassazione (il cumulo dei redditi familiari non farebbe scattare aliquote progressive, per intenderci). 
All’aumentare della deduzione-base o delle deduzioni aggiuntive aumenterebbe anche l’ammontare del sussidio (sempre pari al prodotto tra l’aliquota d’imposta e la differenza tra il reddito dichiarato e la più elevata soglia esente), senza perciò incappare nelle complicazioni amministrative che caratterizzano i programmi di spesa. La verifica della spettanza del minimo vitale “differenziato” o delle specifiche deduzioni comporterebbe problemi non maggiori di quelli che oggi connotano i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi (verifica della spettanza di deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, e così via), effettuati sulla base delle risultanze dell’anagrafe tributaria (art. 36-bis Dpr 600/1973). 


“Una seconda obiezione che può essere mossa all’idea di rimpiazzare la molteplicità dei programmi esistenti con un unico istituto tax-benefit, ancorché integrato e non categoriale, è che quest’ultimo, essendo ‘solo’, risulta politicamente più vulnerabile in periodi di retrenchment della spesa sociale”

Mi sembra che questa obiezione possa portare a conclusioni di segno opposto. L’integrazione del “sussidio universale” (imposta negativa) nell’ambito del tributo sul reddito conferirebbe al primo una grande stabilità, anche se non soprattutto nei periodi di retrenchment della spesa sociale: infatti, una riduzione dei sussidi, per essere attuata, dovrebbe necessariamente far leva sul livello-soglia del minimo vitale (riducendolo), e/o sull’aliquota d’imposta (abbassandola). 
Si tratta tuttavia di elementi strutturali e portanti di un sistema di flat tax integrato, la cui modifica riguarderebbe l’intera platea dei contribuenti e che sarebbe verosimilmente oggetto di un ampio dibattito parlamentare e discussioni in tutto il Paese. 
La riduzione del minimo vitale (minimo esente) comporterebbe non solo la riduzione dei sussidi, ma altresì il pagamento di imposte da parte di soggetti in precedenza esentati, e via via di tutti gli altri contribuenti con redditi maggiori alla soglia esente (ipotizzando che questa operi come una franchigia senza phase out, come a mio avviso dovrebbe funzionare per garantire la progressione del prelievo a tutti i livelli di reddito). 
Una misura del genere non corre perciò il soverchio rischio di essere assunta da una maggioranza (di contribuenti più benestanti) a scapito di una minoranza (i soggetti sussidiati, con redditi inferiori alla soglia esente), posto che anche la maggioranza sopporterebbe le conseguenze di questa scelta. 
Inoltre, il minimo vitale è protetto dall’art. 53 Cost sulla capacità contributiva, dunque una sua riduzione, specie se significativa, rischierebbe di incappare nel sindacato di costituzionalità delle leggi, anche sotto il profilo di un vulnus al principio di progressività, che in un sistema di flat tax è garantita non già da aliquote graduate bensì proprio dalla deduzione alla base (progressività per deduzione). 
L’ipotesi alternativa per depotenziare l’imposta negativa passa per un taglio dell’aliquota del prelievo (che è appunto la stessa di quella utilizzata per calcolare il sussidio), ma in tal caso la riduzione del trasferimento per gli incapienti implicherebbe una riduzione dell’imposta per tutti, che verosimilmente si scontrerebbe con ineludibili vincoli di bilancio. Nè mi sembra che un intervento restrittivo sull’imposta negativa possa ipotizzarsi come misura di contenimento del disavanzo di bilancio, dato che ad essa si accompagnerebbe una riduzione di entrate su tutti i redditi superiori al minimo vitale.


“Il limite fondamentale di una simile riforma è comunque un altro, quello di assoggettare l’intero sistema assistenziale ad un criterio di selettività operante solo dal lato del prelievo fiscale. Se si opta per l’imposta negativa il problema di accertare la condizione economica dei beneficiari della spesa di welfare non è eliminato ma solo rimosso. La verifica dello stato di bisogno viene infatti spostata sul lato fiscale, con l’effetto di caricare l’imposta personale di responsabilità eccessive, in relazione alle difficoltà di accertamento di alcuni tipi di reddito (quelli da lavoro indipendente) e all’esteso ricorso alla tassazione separata nel caso dei redditi da attività finanziarie. L’onere della verifica della condizione economica sarebbe in sostanza una sorta di means-testing a posteriori, che scatterebbe al momento della copertura della spesa”

Il problema di verificare la reale condizione economica dei beneficiari della spesa sociale non può in effetti essere rimosso o evitato nei sistemi di negative income tax, ma non mi sembra che affidarsi per questo compito alle procedure di accertamento fiscale peggiori la situazione rispetto agli attuali controlli sulle spese di welfare. 
L’Amministrazione finanziaria organizzata in modo gerarchico e capillare sull’intero territorio nazionale è la più adatta a effettuare queste verifiche; in secondo luogo, alcuni dei problemi evidenziati da Toso, come la tassazione sostitutiva e alla fonte dei redditi finanziari, potrebbero essere risolti integrando gli attuali meccanismi di tassazione alla fonte in via definitiva con l’obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati fiscali dei percettori dei redditi erogati, e/o con l’indicazione in dichiarazione degli stessi ai soli fini della verifica della spettanza della personal allowance, con eventuale rimborso dell’imposta assolta alla fonte dal sostituto (secondo una prospettiva che ho meglio indicato in “Dalla crisi dell’Irpef alla flat tax”, Il Mulino, 2016, pp. 141 ss.). 
Quanto alle difficoltà di accertamento dei redditi da lavoro indipendente, si tratta di un problema oramai cronico, che  tuttavia un’aliquota piatta relativamente mite può in parte contribuire a risolvere, inducendo una maggiore “fedeltà fiscale” (anche se questo è in effetti tutto da dimostrare).


“Delegare interamente la responsabilità della prova dei mezzi all’imposta personale comporta anche la rinuncia ad un aspetto essenziale della selettività: la verifica della condizione patrimoniale. Senza un opportuno controllo della ricchezza (immobiliare e finanziaria) del richiedente, tutti i soggetti poveri di reddito ma ricchi di patrimonio risulterebbero assegnatari del trasferimento pubblico"

L'obiezione sembra cogliere nel segno, considerato che l’imposta negativa sul reddito verrebbe appunto concessa guardando soltanto all’incapienza reddituale rispetto alla soglia esente, non già considerando anche il patrimonio posseduto. 
Tuttavia, se nella dichiarazione annuale si impone di tener conto dei redditi di fonte patrimoniale (immobiliare e finanziaria), indipendentemente dall’assolvimento dell’imposta con ritenute alla fonte a titolo definitivo, si finisce già in qualche modo per tener conto del patrimonio posseduto, o quantomeno di quello fruttifero e produttivo. 
Nulla impedisce poi di immaginare in un futuro assetto normativo una integrazione dei dati della dichiarazione dei redditi con alcune informazioni di carattere patrimoniale, comunque oggi disponibili all’Amministrazione finanziaria (si pensi al censimento delle proprietà immobiliari o all’anagrafe dei conti correnti), ad esempio prescrivendo che il possesso di un patrimonio superiore a una certa soglia impedisce l’accesso al sussidio (imposta negativa), pur sussistendone in astratto le condizioni sotto il profilo strettamente reddituale. 
Una informazione di questo tipo già deve essere fornita per beni e attività finanziarie detenute all’estero (da indicare nel famigerato quadro RW), e potrebbe senza credo grandi sconvolgimenti essere richiesta anche per gli investimenti detenuti in Italia, magari in via facoltativa soltanto da chi - dichiarando redditi inferiori alla soglia esente - affermi il proprio diritto al sussidio. 
Questi soggetti avrebbero cioè l’onere di dichiarare che il patrimonio posseduto (investito in immobili e attività finanziarie) è inferiore a una certa soglia. 
A quel punto l’Amministrazione avrebbe la possibilità di effettuare controlli, anche su basi selettive, irrogando sanzioni che fungerebbero da deterrente nei confronti di false dichiarazioni di incapienza patrimoniale.
Quanto invece ai patrimoni infruttiferi diversi da quelli in precedenza indicati (come mobilio, gioielli, quadri d'autore, etc.), difficilmente tracciabili nella loro esistenza, titolarità e valore, nemmeno altri sistemi di monitoraggio - diversi da quelli connessi ai controlli delle dichiarazioni dei redditi - riusciranno mai a tenerne conto.


mercoledì 17 maggio 2017

La via autarchica alla web-tax nell’emendamento Boccia

L’emendamento al DL. 50/2017 presentato dall’On.le Francesco Boccia, che nelle intenzioni del proponente avrebbe l’effetto di tassare le attività italiane delle multinazionali (del web, ma non solo), sembra abbandonare i tentativi di ridefinire unilateralmente, con leggi domestiche, il concetto di stabile organizzazione, per introdurre invece un percorso negoziato con l’Amministrazione finanziaria, finalizzato all'emersione delle stabili organizzazioni, esistenti in Italia ma fin qui non dichiarate, evitando guai peggiori di iniziative accertative e giudiziarie neanche tanto velatamente minacciate.
Ma che cosa prevede esattamente l’emendamento?
La norma si rivolge alle società estere appartenenti a gruppi multinazionali, aventi grande dimensione (1 mld di Euro di fatturato) e con un certo ammontare di vendite in Italia (più di 50 milioni) conseguito “avvalendosi del supporto” di altre società o entità italiane appartenenti al medesimo gruppo: per esse, indica la corsia preferenziale di una sorta di innovativo “interpello qualificatorio” postumo (quelli a regime, previsti dall'art. 11 della l. 212/2000 e dall’art. 31-bis Dpr 600/1973, prevedono che la valutazione sia preventiva), in ordine alla sussistenza di una stabile organizzazione in Italia.
E ciò allorquando i soggetti non residenti ravvisino il rischio che l’attività esercitata in Italia costituisca una stabile organizzazione.
Se a seguito della presentazione dell’istanza l’Agenzia ravvisi la sussistenza di una stabile organizzazione, questa invita il contribuente (cioè la società estera) a definire in contraddittorio i debiti tributari della propria branch italiana, per i periodi di imposta pregressi, con riduzione alla metà delle sanzioni applicabili per l’ipotesi di accertamento con adesione (quindi 1/6 dei minimi edittali), ed estinzione della sanzione penale di omessa dichiarazione. 
Questi effetti “premiali” invece non si producono se manchi la sottoscrizione dell’accertamento con adesione o non vengano effettuati i relativi versamenti: in tal caso l’Agenzia delle Entrate procederà ad emettere gli avvisi di accertamento, anche in deroga ai termini di decadenza previsti dalla legge.
Che cosa si può dire, a caldo, di una norma del genere?
Anzitutto che la stessa - nonostante le similitudini con gli accordi preventivi e le richieste di interpello su interpretazioni dubbie della legge e relative a comportamenti futuri - contempla in realtà una “autodenuncia” su comportamenti passati, con effetti di trascinamento sugli anni a venire. 
La norma si riferisce infatti a chi già effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia, e prevede non già un accordo preventivo bensì una sanatoria di situazioni pregresse, con similitudini procedurali con la voluntary disclosure.
Non serve avere la sfera di cristallo per immaginare quali potrebbero essere gli esiti dell’istanza, che presuppone che la società estera "ravvisi il rischio” di avere fino a quel momento omesso di dichiarare la propria stabile organizzazione italiana. Mi sembra difficile pensare che l’Agenzia, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, non risponderà affermativamente ai dubbi prospettati dal contribuente, riconoscendo che sì, in effetti il rischio era fondato, e che una stabile organizzazione esiste.
A quel punto la strada per il contribuente istante diventerà obbligata. 
Non aderire alle proposte di definizione dell’Agenzia sarebbe un suicidio: ci si dovrebbe infatti, in caso contrario, presentare in giudizio avendo previamente inoltrato una istanza in cui si ammetteva di riconoscere l’esistenza di un rischio, ed è altrettanto facile prevedere quale potrà essere l’atteggiamento dei giudici, già frastornati dal mantra che dipinge i “giganti del web” (secondo un’orrenda definizione giornalistica) come degli evasori totali. 
Inoltre, la mancata adesione farebbe scattare una sorta di “sanzione impropria” o ritorsione accertativa draconiana e priva di precedenti, ovvero la disapplicazione della norma sul termine di decadenza per la notifica degli accertamenti, con effetti temporali retroattivi illimitati e riapertura di periodi di imposta già ampiamente “chiusi” di assai dubbia conformità alle regole ordinamentali. 
Stando alla norma, infatti, l’Agenzia potrebbe notificare un accertamento anche per periodi di imposta molto risalenti nel tempo, senza appunto più alcun limite, con la difficoltà per l’impresa di dimostrare che magari le condizioni di esercizio dell’attività erano in passato diverse, dato che dopo dieci, venti o trent’anni non ci saranno più evidenze documentali dei fatti pregressi.
Sul piano dell’analisi economica del diritto, mi sembra che la norma abbia in realtà l’effetto di disincentivare la presentazione di istanze, posto che il contribuente - come visto sopra - si porrebbe di fatto nella condizione di non poter se non accettare qualsiasi richiesta gli venisse fatta dall’Amministrazione, anche la più abnorme e irragionevole.
E non vedo come i rappresentati di un gruppo multinazionale possano scegliere di legarsi le mani a tal punto nei confronti di imponderabili richieste del fisco italiano. Sarebbe inoltre imbarazzante per i managers, nei confronti del gruppo, ammettere che vi era un rischio di accertamento di una stabile organizzazione (la presentazione dell’istanza lo attesterebbe, appunto), giacché ciò porterebbe a ipotizzare, per gli anni pregressi, dei profili di negligenza, sottovalutazione e mancato presidio del rischio suddetto.
Qualche riflessione ulteriore può essere spesa anche sui presupposti applicativi. 
Ora, in verità non si vede perché limitare lo spettro applicativo della norma ai soli gruppi con fatturato superiore a 1 miliardo, e non anche agli altri. L’accesso a un beneficio e una forma di definizione agevolata di pendenze pregresse non dovrebbe infatti dipendere dalle dimensioni del soggetto. Questo aspetto potrebbe in ogni caso anche non assumere grande rilevanza, visto che gli aspetti premiali sono soverchiati da quelli penalizzanti: tra le altre cose, il meccanismo di riduzione automatica delle sanzioni e il loro pagamento quale condizione per la non punibilità penale sembrano precludere al contribuente di invocare l’esimente dell’assenza di colpa o delle “obiettive condizioni di incertezza nell’interpretazione della norma” al fine di escludere in toto le sanzioni. In ogni caso dubito fortemente che gli Uffici la accorderebbero, dato che la presentazione dell’istanza presuppone che il contribuente conoscesse il rischio accertativo, il che certo potrebbe non deporre a suo favore nell’esame del profilo della colpevolezza. Quel che voglio dire è che, rispetto alle ordinarie possibilità di ottenere la disapplicazione delle sanzioni, la particolare procedura sembra contemplarne in ogni caso l’irrogazione (ancorché in misura dimezzata).
Colpisce maggiormente, piuttosto, la seguente circostanza: e cioè il fatto che l’ipotesi tipica di sussistenza di una stabile organizzazione (non dichiarata, occulta) venga ravvisata nel supporto fornito da una società italiana del gruppo, le cui strutture si suppone appunto costituiscano “stabile organizzazione” della società estera.
Si tratta infatti di ipotesi esattamente opposta a quella prevista dai trattati bilaterali che si ispirano al Modello Ocse, il cui art. 5, comma 7, sancisce che il fatto che una società residente di uno Stato controlli una società residente nell’altro Stato “non costituisce di per sè motivo sufficiente” per far considerare tale società una stabile organizzazione dell’altra. Tale clausola, che trova giustificazione sul piano storico nell’esigenza di garantire l’indipendenza e la separatezza ai fini tributari e dei trattati contro le doppie imposizioni di entità giuridiche “dipendenti” o “controllate”, secondo le leggi del diritto commerciale, da altre società, viene completamente sovvertita dall’emendamento Boccia, che ravvisa invece nella presenza di una società residente in Italia un indizio della stabile organizzazione italiana della società non residente appartenente allo stesso gruppo.
Ora, è vero che resta in genere possibile, sulla base di specifiche circostanze addizionali, ravvisare nella società residente in Italia del gruppo una stabile organizzazione “occulta” della società estera (tipicamente quando questa agisca alla stregua di un “agente non indipendente” di quest’ultima, concludendo per suo conto contratti con la clientela), ma si tratta appunto di circostanze da valutarsi caso per caso, non già da elevare a presupposto della fattispecie impositiva, quand’anche di carattere procedimentale, appunto rovesciando la logica del Modello Ocse.
L’emendamento Boccia trasforma infatti la presenza di una società italiana controllata dalla società estera da elemento che di per sè non consente di ritenere sussistente una stabile organizzazione in un fatto rivelatore della stessa.
Peraltro, anche se l’emendamento che stiamo commentando evita di primo acchito l’errore (in cui invece cadeva la proposta di legge Quintarelli) di ridefinire con norma sostanziale interna la “stabile organizzazione”- tra le altre cose, si tratterebbe di una definizione semplicemente inutile, in quanto recessiva rispetto alle norme pattizie - di fatto ci va molto vicino: sia pure nell’ambito di una disposizione che disciplina un inedito interpello-autodenuncia, con effetti sulle annualità pregresse, il legislatore finirebbe per tipizzare un’ipotesi diciamo così “presuntiva” di stabile organizzazione, individuandola nel supporto fornito da entità residenti del gruppo alla società estera del gruppo.
Con l’ulteriore rischio che lo Stato estero di residenza della casa-madre non riconosca (come credito per imposte pagate all’estero) le imposte eventualmente pagate in Italia dalla stabile organizzazione “coartata”, ritenendo che il nostro Paese abbia in realtà tassato una stabile organizzazione inesistente. 
E questa eventualità è una ulteriore ragione che potrebbe spingere i potenziali destinatari della norma in esame a non avvalersene (il che induce a considerare come ottimistica la previsione di gettito di 1 miliardo di euro che l'emendamento, secondo il suo proponente, sarebbe in grado di garantire). 
Invece, la norma potrebbe riuscire benissimo nell’intento di modificare le strategie commerciali e gli schemi di pianificazione dei gruppi multinazionali operanti in Italia, inducendoli, laddove possibile, a non avvalersi più di società controllate nel nostro Paese, ma di far svolgere le funzioni ausiliarie e di supporto alla vendita ad entità indipendenti, bypassando così gli intendimenti del creativo legislatore fiscale italiano. 

giovedì 27 aprile 2017

Tassazione dei business income nel "Trump tax plan”: ma ci si può credere?

Nella riforma fiscale annunciata da Trump, con riduzione della corporation tax dal 35 al 15 per cento, e riduzione degli scaglioni a tre (con aliquote del 10, 25 e 35 per cento, senza che però si conoscano le soglie imponibili), colpisce l’estensione della nuova aliquota prevista per i redditi delle società di capitali (15 per cento) a tutti i redditi di impresa, compresi quelli di imprese individuali, società di persone, e in genere di soggetti self-employed.
La convivenza di un’imposta proporzionale sugli utili societari prodotti da società di capitali, e di aliquote progressive sui redditi degli individui, pone ogni legislatore davanti a un dilemma, e ad esigenze confliggenti: da un lato occorre garantire, almeno in teoria, parità di trattamento a tutti i redditi assoggettati ad aliquote progressive, il che impone di applicare ai  redditi di impresa individuale o lavoro autonomo le stesse aliquote che si applicano a quelli  di lavoro dipendente (prescindiamo qui dalle ragioni che militano a favore dell’applicabilità di imposte sostitutive sui redditi di capitale). 
Dall’altro, esigenze di neutralità dell’imposta rispetto alla forma giuridica di esercizio dell’impresa imporrebbero un allineamento dell’aliquota prevista per le legal entities a quelle applicabili a tutti i business income, cioè ai redditi d’impresa o lavoro autonomo percepiti individualmente o attraverso strutture intermedie fiscalmente trasparenti (come le nostre società di persone o le partnerships di altri Paesi).
Nell’ordinamento italiano questi obiettivi, per certi aspetti contrapposti, sono stati da ultimo oggetto di una sintesi attraverso la cosiddetta “Imposta sul Reddito Imprenditoriale” (IRI): è infatti data la facoltà a imprese individuali e società di persone (ma non ad artisti e professionisti) di applicare agli utili, su opzione, l’aliquota Ires (24%), con conseguente parità di tassazione di tutti i redditi di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica utilizzata per l'attività. 
Per garantire l’obiettivo di progressività dell’imposizione dei redditi personali, e non introdurre ingiustificate corsie preferenziali per i redditi dei self-employed (rispetto a quelli dei lavoratori dipendenti), il nostro ordinamento contempla tuttavia un secondo livello di imposizione, all’atto del “prelievo” degli utili dai conti dell’impresa, con destinazione degli stessi alla sfera del consumo del titolare. Insomma, fino a che gli utili non vengono prelevati e restano nel circuito imprenditoriale, gli stessi pagano l’imposta proporzionale al 24%. Al momento del prelievo, pagheranno le aliquote progressive, con scomputo dell’imposta proporzionale già pagata.
Questo meccanismo implica complicazioni e  pone comunque dei rischi di elusione, legati all’eventualità di un utilizzo degli utili dell’impresa per acquisti e atti di consumo non inerenti all’impresa, effettuati nell’interesse “personale” dell’imprenditore o dei soci, al di fuori di un atto di vero e proprio “prelievo”. Vedremo se e come la nostra Amministrazione saprà fronteggiare questo rischio.
La riforma tributaria americana annunciata nelle sue grandi linee non sembra invece contemplare, a questo riguardo, alcun correttivo: l’imposta del 15 per cento sui business income di individui self-employed pare cioè assumere carattere definitivo, e così del resto la stessa viene letta da attenti commentatori
Se così fosse, si darebbe vita a una gigantesca distorsione, non so come giustificabile sul piano della razionalità e della parità di trattamento di situazioni che denotano una identica ability to pay. Un professionista o un imprenditore con redditi molto elevati potrebbe infatti pagare sugli stessi un’imposta molto più bassa di quella che pagherebbe un lavoratore dipendente in possesso di redditi medio-bassi. 
Inoltre, vi sarebbe la corsa al più classico degli arbitraggi, ovvero alla “trasformazione” di redditi di lavoro dipendente in business income.
Lo scenario appare talmente irrealistico da porre una seria ipoteca sulla credibilità dell’intera riforma, almeno per come la stessa è stata presentata.

venerdì 10 marzo 2017

Imposta a forfait sugli stranieri “impatriati" ed equità fiscale

Mi sono interrogato in questi giorni del perché un provvedimento di nicchia come quello sul regime forfettario di tassazione degli “impatriati”, che non riguarda i contribuenti residenti e determinerà verosimilmente un vantaggio “netto” per le casse dello Stato e per l’economia italiana nel suo insieme, dato da un gettito fiscale che non sarà mai altrimenti incassato dall’Italia e dai consumi/investimenti  effettuati dagli stranieri che emigreranno nel nostro Paese (ognuno dei quali dovrà comprare casa in Italia e qui sostenere le spese di mantenimento per sè e per la propria famiglia), abbia suscitato tante reazioni sdegnate.
Penso che la risposta abbia radici profonde e risieda nelle istanze di equità orizzontale e uguaglianza che l’imposizione tributaria ha sempre sollecitato. Forse, più ancora che la gravezza del carico fiscale che ciascuno di noi deve sopportare, è intollerabile vedere che altri, nelle stesse o in migliori condizioni economiche delle nostre, siano oggetto di “privilegi”, esenzioni e condizioni di vantaggio fiscale.
Non va del resto trascurato che uno degli episodi salienti della Rivoluzione Americana (la distruzione delle casse di tè a Boston nel 1773) non fu tanto determinata dal rifiuto dei coloni americani di pagare tasse agli inglesi senza poter eleggere loro rappresentanti al Parlamento di Londra (no taxation without representation), quanto dalla ribellione nei confronti del privilegio che era stato concesso alla Compagnia delle Indie Orientali (nell’orbita di influenza della Corona inglese), cui era stata accordata un’esenzione dall’obbligo di pagamento di imposte o dazi in Inghilterra, e che in tal modo sbaragliava la concorrenza di mercanti e smugglers delle colonie.
Così come non va trascurato che nei secoli scorsi le lamentale dei contribuenti nei confronti dell’autorità fiscale erano spesso rivolte alla disparità di trattamento dagli stessi subite nei confronti dei trattamenti accordati a loro concittadini dotati di analoghe ricchezze (come dimostrano le petizioni presentate agli agenti reali delle imposte nella Francia pre-rivoluzionaria).
E’ esattamente questo il nervo scoperto toccato dall’odierno provvedimento sugli “impatriati”: di fronte al privilegio accordato a stranieri “ricchi” che si trasferiscono in Italia, per  contribuenti e lavoratori italiani tartassati non è di sollievo l’argomento secondo cui da ciò deriverà un maggior gettito per l’erario italiano. Lo stato italiano, insomma, acquisirà forse un maggior gettito, ma rischia con la stessa probabilità di perdere un altro pezzettino di credibilità nei confronti dei propri cittadini.
Sul piano tecnico, poi, la nuova imposta a forfait è veramente mal congegnata: la stessa non è a mio avviso più un’imposta sul reddito (di fonte estera), nemmeno nella forma delle “imposte sostitutive”, posto che il pagamento della cifra fissa (100 mila euro) non ha alcuna relazione con la base imponibile rappresentata dai redditi prodotti all’estero. Più che un’imposta sostitutiva, sembra un ticket per essere esonerati dal pagamento dell’imposta sui redditi esteri. Con quali conseguenze staremo a vedere: per ora, e senza toccare la questione di costituzionalità già sollevata in altra occasione, mi sembra pronosticabile un rischio di disapplicazione dei trattati contro le doppie imposizioni. Dubito che lo Stato della fonte, in cui era residente lo straniero emigrato in Italia, considererà la somma a forfait come un’imposta sul reddito, dunque potrebbe rifiutarsi di concedere i benefici convenzionali. Con la conseguenza che lo straniero che ha trasferito la residenza fiscale in Italia non potrà accedere alle ritenute ridotte o a norme di esenzione previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, dovendo invece pagare l’imposta nella misura piena stabilita dalle leggi dello Stato della fonte. E senza peraltro poter accreditare, a fronte dei 100 mila euro pagati in Italia, le imposte pagate in quello Stato (cioè senza poter godere del credito per le imposte pagate all’estero).
Quanto al fatto che una normativa di questo genere è già prevista da Paesi come il Regno Unito, ci andrei cauto: il regime dei “residenti non domiciliati” ivi previsto, per quanto mi consta (ma magari ho informazioni errate, attendo volentieri di essere smentito), non prevede affatto una tassazione a forfait o sostitutiva dei redditi esteri, quanto la possibilità di optare per un differimento dell’imposizione fino a quanto tali redditi esteri non saranno “trasferiti”, cioè resi monetariamente disponibili, nel territorio britannico. Non dunque una tassazione sostitutiva o a forfait, quanto una postergazione del momento impositivo, peraltro spiegabile con la consumption side del principio di ability to pay (capacità contributiva), secondo cui i redditi vengono tassati in funzione dei consumi che gli stessi sottendono. Fino a quando la liquidità corrispondente ai redditi prodotti all’estero non giunge nel Paese di nuova residenza (il Regno Unito), non vi può essere consumo su quel territorio, dunque la postergazione assume un senso anche sul piano costituzionale (cosa che invece non si può dire per l’italica scellerata imposta a forfait, con cui lo Stato fiscale italiano rischia di giocarsi la poca credibilità residua rimastagli).

Progressività anagrafica e tassazione di genere, rischio incostituzionalità

Stando alle dichiarazioni rilasciata alla stampa questa settimana, il Governo starebbe pensando di modulare le aliquote Irpef non solo in funzione del reddito ma anche dell’età anagrafica, agevolando i giovani in quanto soggetti socialmente “deboli”. Non mancano poi analoghe proposte a favore delle donne, per tener conto della loro posizione di svantaggio nella famiglia e sul posto di lavoro.
Nell’assegnare alla leva fiscale compiti di politica economica e un improprio fine redistributivo, simili proponimenti paiono tuttavia di problematica attuazione: difficilmente una progressività  corretta in base a uno status, come l’età o il sesso, potrebbe rispettare il principio di uguaglianza tributaria (artt. 3 e 53 Cost.) in un giudizio di costituzionalità. Questo verrebbe promosso, come accade quando è in gioco un regime di maggior favore, da parte di coloro che non vi hanno accesso (qui, i contribuenti in età matura o di sesso maschile), onde essere ammessi al regime più benevolo (allegando la pari capacità contributiva dei loro redditi rispetto a quella dei contribuenti agevolati).
Certo, come affermato dalla Corte l’uguaglianza tributaria “non impone una tassazione uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria”; del resto il sistema è costellato da plurimi regimi di tassazione dei redditi, distorsivi ma probabilmente al riparo da censure di costituzionalità, data la difficoltà di comparare ricchezze di diversa natura e fonte produttiva, anche in ragione delle variegate modalità di determinazione degli imponibili (si pensi ai redditi finanziari, tassati con aliquota proporzionale ma calcolati al lordo dei costi e dell’inflazione).
Sarebbe tuttavia azzardato fondare una differenziazione delle aliquote Irpef in funzione di uno status del contribuente, come l’età, atteso che in tal caso dovrebbe essere dimostrata la ragionevolezza di un trattamento più benevolo, in termini di minore capacità contributiva per redditi di identica natura ed ammontare.
La stessa giurisprudenza costituzionale non autorizza letture tranquilizzanti. Si pensi alle pronunce con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità di prelievi a carico di pubblici dipendenti o pensionati, per l’irragionevole discriminazione rispetto alla restante platea di contribuenti (C.Cost. 223/2012 e 116/2003), o dell’aliquota maggiorata per le società operanti in certi settori (C.Cost. 10/2015). 
Nei rari casi in cui la Corte ha giustificato aliquote addizionali selettive, mirate a particolari soggetti, si trattava invece di regimi transitori e a carattere temporaneo (come per la maggiore aliquota Irap del settore bancario: C.Cost. 21/2005), oppure di peculiari elementi della retribuzione percepiti da dirigenti in grado di mettere a repentaglio la stabilità dei mercati finanziari (C.Cost. 201/2014). È significativo, poi, che una differenziazione del trattamento tributario sulla base del “genere” (la ridotta aliquota Irpef sugli incentivi all’esodo, cui le donne avevano più largo accesso) sia caduta in quanto inammissibile discriminazione basata sul sesso (Corte di Giustizia, C-207/04).
Occorrerebbe dunque dimostrare, per giustificare aliquote più basse sui giovani e più elevate sulla generazione “matura”, una diversa capacità contributiva dei redditi percepiti da contribuenti con differente età anagrafica. Ma su questo terreno gli argomenti addotti  dai fautori delle proposte in commento, che richiamano un po’ a sproposito il principio di discriminazione qualitativa (il quale attiene a un profilo di “oggettiva” diversità dei redditi, estraneo al tema in discussione), appaiono assai deboli e controvertibili.
Si afferma infatti che la giovane età sarebbe un fattore di debolezza sociale, dato il problematico accesso al lavoro, la diminuità capacità di produrre reddito, le spese necessarie alla formazione di una famiglia. Sennonché, il problema dell’occupazione riguarda in primis i giovani senza lavoro e quindi privi di redditi, mentre per incentivarne l’assunzione andrebbe semmai ridotto il costo del lavoro “lato impresa”.
Quanto alla diversa capacità retributiva collegata all’età anagrafica, l’Irpef ne tiene già conto applicando minori aliquote sui redditi meno elevati, mentre non si comprende perché a parità di retribuzione un soggetto “maturo” dovrebbe essere tassato di più. Infine, anche l’argomento della “formazione di una famiglia” è fallace: è più probabile che i carichi familiari gravino sulle persone in età adulta, e comunque se ne dovrebbe tener conto con misure ad hoc, non già modulando la progressività in funzione di condizioni sociali (come l’età anagrafica) non espressive di una differenziata capacità economica. Anche perché, altrimenti, si sconfinerebbe presto nell’arbitrio, segmentando ulteriormente l’Irpef e avallando le più fantasiose imposizioni. Che cosa impedirebbe, a quel punto, di ipertassare le persone più alte, dato che a quanto pare la statura influenza positivamente la retribuzione?
Occorre tuttavia farsi carico di una possibile obiezione, che potrebbe essere fondata sulla presenza, nell’ordinamento italiano, di regimi differenziati di tassazione in qualche modo collegati all’età anagrafica del soggetto passivo, come accadeva per il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile. 
Quel regime, oltre a essere temporaneo, non intendeva tuttavia differenziare il trattamento dei redditi in quanto percepiti da soggetti in giovane età, quanto agevolare le nuove imprese e attività economiche indipendenti, per favorirne la nascita e lo sviluppo nella loro fase di start up. Si trattava dunque di un’agevolazione di carattere “oggettivo”, mirata solo a determinati redditi “minimi” (di impresa e lavoro autonomo), e non allo status anagrafico del soggetto, il quale rilevava soltanto quale ulteriore requisito di accesso al regime. Tanto è vero, poi, che quel regime è stato assorbito nel nuovo regime forfettario per le attività indipendenti di piccola dimensione, che non attribuisce più alcun rilievo al fattore anagrafico.
Da questa riflessione emerge semmai, in controluce, un ulteriore motivo di perplessità per l’ipotesi di una doppia curva di progressività in funzione dell’età anagrafica. La più morbida curva che si ipotizza per i più giovani appare infatti tutta incentrata sull’ipotesi dei lavoratori dipendenti, come si ricava dai riferimenti alla difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro e alla “maturità lavorativa”, che allude a una diminuità capacità del lavoratore in giovane età di accedere a elevati livelli retributivi. Ebbene, una curva di progressività “di vantaggio”, riservata ai più giovani, non potrebbe che essere estesa ad ogni tipologia reddituale, a meno che i fautori della proposta non abbiano in mente una ulteriore abnorme segmentazione di tipo orizzontale, con creazione di tanti micro-sistemi progressivi e di più imposte speciali. 
Se ai giovani venisse riservata una curva di progressività "di vantaggio”, dunque, questa non potrebbe che applicarsi al reddito “complessivo”, in cui confluiscono non solo i redditi di lavoro dipendente ma anche quelli di altre categorie (redditi fondiari, di lavoro autonomo, redditi diversi, etc.). E se è vero che molti redditi sfuggono di diritto alla progressività per essere oggetto di cedolari secche e imposte sostitutive, residuano nell’Irpef progressiva cespiti reddituali diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente. Non si può dunque escludere che una progressività di vantaggio per i più giovani favorisca soggetti che traggono sostentamento non già da un’attività di lavoro dipendente, ma da altre fonti, come ad esempio da un ingente patrimonio immobiliare ricevuto in eredità e concesso in locazione. Siamo davvero sicuri che, in queste circostanze, abbia un senso trattare più benevolmente tali guadagni soltanto perché percepiti da un soggetto in giovane età?

mercoledì 1 marzo 2017

Bonus 80 euro, un caso di in-giustizia sociale

La diffusione dei dati sulle dichiarazioni dei redditi 2016 (anno d’imposta 2015) ha ravvivato un po’ a sorpresa le polemiche sul bonus 80 euro, soprattutto a causa della restituzione integrale o parziale del bonus che ha interessato una platea di circa 1,7 milioni di contribuenti.
Si tratta tuttavia di effetti che erano insiti nella “struttura” dello sgravio fiscale, e che costituiscono la cartina di tornasole dei suoi difetti: principalmente il carattere selettivo, e l’inidoneità del bonus ad alleviare gli incapienti, privi di un’imposta lorda a debito da cui scomputarlo. Era dunque ovvio che i soggetti che avevano fruito temporaneamente del bonus erogato dal datore di lavoro potessero poi trovarsi a consuntivo in possesso di redditi superiori alla soglia oltre la quale il bonus non è concesso (26 mila euro), o peggio in una situazione di incapienza, magari per aver perso il lavoro. E il conseguente obbligo di restituzione che proprio tali soggetti devono fronteggiare non fa che aumentare il senso di ingiustizia della misura.
Tutte cose risapute, come detto. 
La vera novità “politica” sta tuttavia nelle dichiarazioni odierne di Matteo Renzi, che ha paradossalmente rivendicato l’operazione “bonus 80 euro” come una misura di redistribuzione salariale, di giustizia sociale. A lungo il precedente governo aveva difeso la misura come taglio di imposte e non come nuova spesa pubblica, anche se il peculiare “credito” attribuito ai lavoratori dipendenti poteva in alcuni casi funzionare come vero e proprio sussidio, come avevo spiegato in questo articolo ed è oggi confermato dal MEF. 
Sorprende dunque che ora Renzi rivendichi il carattere di “trasferimento” della misura, avallando una sua lettura in chiave redistributiva, di spesa sociale, così indirettamente portando acqua al mulino dei suoi detrattori. 
Ma se così dev’essere letta, allora si tratta di una redistribuzione mal riuscita, di una operazione di "in-giustizia sociale", visto che del bonus hanno fruito maggiormente soggetti con un lavoro e con un reddito stabile, nonché famiglie plurireddito, rispetto a soggetti inoccupati, o con redditi bassi e intermittenti, e famiglie monoreddito.
Il bonus 80 euro, come detto, è in parte maggioritaria uno sgravio fiscale sulla classe lavoratrice (e in parte minoritaria un sussidio), che denota limiti di equità dovuti alla scelta dello strumento tributario (attraverso il quale non si riesce a risolvere il problema degli incapienti), e che si è scelto di limitare ai soli lavoratori dipendenti. 
Resta il fatto che il bonus, con tutti i suoi difetti, poteva essere sostenuto politicamente con degli argomenti: il richiamo alla “redistribuzione" e ai “trasferimenti” lo rende invece indifendibile, per la sua “cifra” redistributiva avversa.

giovedì 26 gennaio 2017

Tasse sui robot e socialismo utopistico

Nel programma del candicato alle primarie socialiste Benoit Hamon figura la tassazione dei robot (Creéation d’une taxe sur les robots), con utilizzo dell’extragettito per  finanziare misure di sicurezza e protezione sociale.
Il proposito di Hamon, come risulta dal suo sito elettorale, è il seguente: “Creerò una tassa sulle ricchezze create dai robot al fine di finanziare la nostra protezione sociale. Allorché un lavoratore/lavoratrice vengono rimpiazzati da una macchina, la ricchezza generata affluisce essenzialmente agli azionisti. Propongo dunque di tassare questa ricchezza - applicando la contribuzione sociale sul totale del valore aggiunto e non più solamente sull’ammontare delle retribuzioni - affinché questa finanzi prioritariamente misure come il reddito di cittadinanza piuttosto che i dividendi”.
Siamo così tornati al socialismo utopistico, e in effetti il prelievo fiscale immaginato da Hamon appare di problematica se non impossibile realizzazione.
La cifra di una proposta del genere è il velleitarismo, anzitutto nel presupposto impositivo. Il “rimpiazzo” di lavoratori da parte di macchine non è traducibile in termini normativi: non c’è un robot che entra in fabbrica al posto di un operaio, semmai ci sono dei processi di innovazione tecnologica e investimenti che possono portare a maggiore automatizzazione, a mutamenti nei processi produttivi e a una diminuità necessità di forza lavoro. Questa può tuttavia trovare concreta esplicazione in tante maniere: attraverso un mancato turnover, con la mancata assunzione di lavoratori che altrimenti sarebbero stati assunti, con dismissioni di alcuni e rafforzamento di altri rami di attività, e così via. D’altra parte, potrebbero sorgere nuove imprese già dotate tecnologicamente, senza dover rimpiazzare alcun lavoratore preesistente. E tali imprese potrebbero “gemmare” da imprese preesistenti, attraverso scorpori, conferimenti, scissioni e così via.
In tutte queste situazioni, quali sarebbero i presupposti per far scattare l’aggravio di contribuzione? A tutto concedere gli stessi dovrebbero essere individuati in indici grossolani, quali ad esempio la diminuzione del numero medio di addetti rispetto a un precedente periodo di osservazione, o un aumento degli investimenti tecnologici (e comunque sarebbero inapplicabili a imprese neocostituite). 
Ma nel primo caso ciò avrebbe l’effetto di rendere ancor più problematica l’assunzione di lavoratori (posto che un successivo calo del personale darebbe luogo a penalizzazioni aggiuntive), e nel secondo caso ostacolerebbe i processi di innovazione tecnologica (ma forse è proprio ciò che vogliono i socialisti francesi).
Non vedo insomma come un tributo (o contribuzione sociale aggiuntiva) come quello ipotizzato da Hamon potrebbe mai essere implementato, se non a costo di innumerevoli distorsioni, di un calo della produttività degli addetti, e quindi anche dei loro salari reali. 
E anche se si riuscisse nell’impresa di “tassare i robot”, si finirebbe per introdurrebbe una differenziazione di aliquote (fiscali e/ contributive) in funzione di un parametro non solo intraducibile in norme di legge, ma altresì in ogni caso non necessariamente espressivo di una maggiore capacità economica. Se il “rimpiazzo” di lavoratori con robot è in grado di aumentare gli utili dell’impresa, questi maggiori utili già verranno tassati con le imposte esistenti, mentre postulare aggravi di tassazione “progressivi” implica dimostrare una maggiore capacità di contribuire di utili di maggiore entità, il che ha sempre posto una serie di problemi tendenzialmente insormontabili, fin dai tempi in cui di discuteva delle excess profits taxes ai tempi di Roosevelt.
Dietro al progetto di Hamon c’è un’idea chiaramente anticapitalistica, una volontà di punire i presunti extraprofitti (calcolati come e rispetto a che cosa?), le imprese più efficienti e che investono in tecnologia. E c’è altresì una visione miope e retriva dell’investimento azionario: i soci che beneficerebbero in tesi dei maggiori dividendi potrebbero anche essere una moltitudine di piccoli risparmiatori, e non necessariamente dei plutocrati cattivi.
L’innovazione tecnologica è parte integrante della “distruzione creatrice”, e certo le politiche pubbliche dovranno farsi carico del ripensamento e riprogettazione dei sistemi educativi, di ri-qualificazione professionale, di politiche attive del mercato del lavoro. Non sarà invece con il ritorno al socialismo utopistico e con velleitarie e inattuabili “tasse sui robot” che si potranno vincere queste sfide.

domenica 22 gennaio 2017

Border Adjustment Tax, anatomia (con prognosi infausta) di un tributo

Nel programma di riforme fiscali del Partito Repubblicano Usa, condensato nel blueprint del luglio 2016, spicca la trasformazione dell’imposta sul reddito di imprese e società di capitali in una cash flow tax, cioè un tributo che ammette la deduzione immediata delle spese di investimento (anziché attraverso il processo di ammortamento), limitando peraltro la deducibilità degli interessi passivi “netti”.
L’aspetto più controverso riguarda tuttavia il cosiddetto border adjustment (aggiustamento al confine), cioè la detassazione dei ricavi da esportazione, e l’indeducibilità dei costi dei beni importati.
Apparentemente, questo “aggiustamento” avvicinerebbe la legislazione degli Stati Uniti a quella dei Paesi che applicano un’imposta sul valore aggiunto (Value Added Tax, come l'Iva italiana e quella degli altri Stati dell’UE). Gli Usa non hanno infatti mai implementato, a livello federale, un’imposta indiretta sul valore aggiunto paragonabile all’Iva europea, mentre le sales taxes applicate dalla maggior parte dei 50 Stati sono imposte monofase, prelevate soltanto allo stadio della vendita al dettaglio.
Nelle imposte sul valore aggiunto come quella europea, tuttavia, il principio di “destinazione” (destination based) è coerente con la loro natura di imposte indirette sul consumo. Al di là della sua applicazione a tutti i passaggi intermedi della catena produttivo-distributiva, infatti, l’Iva è strutturalmente concepita per incidere i consumatori finali, dunque il border adjustment (restituire l’Iva all’esportazione, applicarla all’importazione) dipende dal fatto che i beni esportati non saranno oggetto di consumo sul territorio, e che al contrario lo saranno quelli importati. L’imposta sul valore aggiunto si applica dunque a tutti i consumi che avvengono nel territorio dello Stato, indipendentemente dal luogo di produzione dei beni: ad esempio, tutte le vendite in Italia, di beni domestici o di beni importati, scontano un’identica tassazione. All’opposto, i beni oggetto di esportazione, che saranno consumati da privati residenti in altri Paesi, non scontano l’imposta nel luogo di origine, ma la sconteranno in quello di destinazione. Appunto, del tutto coerentemente con la natura di imposta sui consumi.
Si noti che, nell’imposta sul valore aggiunto, non vi è alcuna discriminazione dei produttori che dipenda dal luogo di stabilimento, né alcun differenziale di tassazione legato alla provenienza del bene. Un bene di produzione domestica venduto in Italia sconta la stessa imposta di un bene importato. 
La DBCFT (destination-based-cash-flow-tax) immaginata dal GOP produrrebbe invece effetti assai diversi, non avendo le caratteristiche di neutralità riconoscibili alle imposte indirette sul valore aggiunto.
Il punto è che la destination based tax prefigurata nel su citato blueprint costituisce una evoluzione della business tax, che è un’imposta sul reddito. L’imposta riformata, dalla cui base imponibile sarebbero tra l'altro deducibili i salari e gli investimenti, sarebbe pagata dall’impresa (senza essere oggetto di rivalsa nei confronti del cessionario dei beni come accade con la VAT), su un risultato economico da cui sarebbero esclusi i ricavi da esportazione, e in cui non rileverebbero i costi per i beni importati, data la loro indeducibilità.
Anziché tassare il reddito prodotto negli Usa, verrebbe tassato un "valore aggiunto” - ancorché prodotto all’estero - destinato ad alimentare consumi sul territorio americano. 
Con  alcuni importanti effetti distorsivi.
Anzitutto, la nuova destination based tax discriminerebbe i produttori esteri rispetto a quelli domestici, dato che ai beni importati si applicherebbe un’imposta (pari al 20 per cento) sul valore in dogana, sotto forma di indeducibilità del costo per l’impresa americana importatrice. Insomma, mentre un bene prodotto e venduto internamente sconterebbe l’imposta soltanto sull’effettivo valore aggiunto nei diversi passaggi della supply chain (ricavi meno costi), un bene importato subirebbe una doppia imposizione: quella applicata dallo Stato estero del produttore sul valore aggiunto incorporato nel prezzo del bene all’atto dell’importazione, e quella applicata negli Usa sull’intero valore aggiunto, compreso quello estero già tassato nello Stato di origine. Questa distorsione non si verifica, al contrario, nei rapporti tra Stati che applicato la VAT, dato che l’applicazione del tributo all’importazione si coniuga con la detassazione all’esportazione.
La DBCFT americana, dunque, darebbe luogo a una misura sostanzialmente protezionistica, favorendo le produzioni domestiche rispetto a quelle di origine estera.
Dall’altro lato, la non tassazione dei ricavi di beni venduti all’estero equivale a un sussidio all’esportazione, che ovviamente potrebbe favorire le imprese con sede negli Usa rispetto ai concorrenti esteri, dando altresì luogo a differenziali di trattamento tra le stesse imprese americane, favorendo quelle che esportano rispetto a quelle che producono per il mercato interno e/o utilizzano beni di importazione.
L’inedita scelta di inserire nell’ambito di una business tax logiche tipiche dell’imposta sul consumo non resterà dunque senza conseguenze sul piano degli scambi internazionali, anche a prescindere dalla probabile rivalutazione della valuta americana da molti pronosticata quale conseguenza del futuro assetto impositivo.
Mi sembra infine tutto da dimostrare che il nuovo "principio di destinazione” e le altre modifiche alla business tax siano in grado di trasformarla in una imposta indiretta, come si sostiene nel blueprint del Partito Repubblicano. Il tributo continuerebbe infatti a insistere su una diretta manifestazione di capacità economica, sarebbe privo della rivalsa giuridica, e anche la traslazione economica sugli acquirenti sarebbe problematica se non impossibile, dato il calcolo del tributo a consuntivo (come avviene con l’Irap italiana). 
Se non venisse accolto l’inquadramento della nuova DBCFT tra le imposte indirette gli effetti sarebbero dirompenti: non solo sul piano internazionale, dato che le regole WTO non ammettono il border adjustment se non per le imposte indirette sul valore aggiunto, ma altresì potenzialmente sul piano interno: vige infatti nell’ordinamento statunitense il divieto costituzionale per lo Stato federale di introdurre “direct taxes” se non con il vincolo dell’apportionment, cioè della ripartizione del gettito tra gli Stati sulla base della popolazione. 
L’unica eccezione, che si deve al XVI emendamento, è rappresentata dall’imposta sul reddito: dunque esiste il rischio che un’imposta sul valore aggiunto consumato (con detassazione degli investimenti e dunque del risparmio), che escluda i ricavi dei beni esportati e non consenta la deduzione dei costi di quelli importati, come la DBCFT sopra descritta, non sia più un’imposta sul reddito, pur rimanendo un’imposta “diretta” (una direct-consumption tax, secondo l’espressione di E.M. Jansen). In tal caso l’imposta immaginata dal GOP sarebbe irrealizzabile, a meno che gli Usa non vogliano tornare alle ottocentesche imposte di ripartizione.